L’Albo pretorio è stato, finora, un luogo fisico, una stanza nel palazzo comunale, dove il Comune affiggeva ogni atto, documento o avviso che doveva essere reso pubblico, cioè diffuso, portato a conoscenza di tutti i cittadini. Il motivo dell’esistenza dell’albo pretorio è proprio quello di rendere noto tutto quello che la pubblica amministrazione decide, contribuendo a rendere "trasparente" la sua azione. In molti casi un atto della p.a. non ha efficacia, cioè non ha validità legale se non è pubblico o affisso in un luogo pubblico (appunto, l’albo pretorio).
L’albo pretorio comunale è il mezzo di pubblicità previsto dalla legge anche per altri casi, ad esempio per le pubblicazioni di matrimonio o per il cambio del nome.
Da gennaio 2011 questo strumento si trasforma e diventa "virtuale". Tutti i documenti e gli atti che devono essere divulgati/diffusi sono resi pubblici tramite Internet mentre la stanza delle "affissioni" chiuderà per sempre.
I documenti affissi hanno un preciso periodo di affissione all’albo. Scaduto il periodo, il documento viene tolto.
Un esempio: Se viene affissa all’albo la pubblicazione di matrimonio di Rossi Mario e Bianchi Maria il 10 gennaio, sarà consultabile nell’archivio fino al giorno 17 compreso perché per le pubblicazioni di matrimonio sono previsti 8 giorni di affissione (pubblicità).
Per trovare la pubblicazione di matrimonio della coppia Rossi e Bianchi devo effettuare la ricerca in uno degli 8 giorni in cui è affissa. In pratica se effettuo la ricerca il giorno 18 gennaio mettendo il parametro
In affissione dal 12/01/2010
Dall’albo pretorio web si possono quindi fare consultazioni in tempo reale, così come avveniva con l’albo cartaceo.
Le regole per la pubblicazioni nell’albo pretorio sono le seguenti:
Ogni tipologia di documento deve rimanere "pubblica", consultabile da tutti, per un numero di giorni considerato congruo, cioè sufficiente perché i cittadini vengano a conoscenza della decisione, dell’evento ecc..
È la legge che stabilisce per ciascuna tipologia di atto il periodo di affissione.
Sono affissi all’albo per un numero di giorni preciso:
* 15 giorni: le deliberazioni di Giunta e Consiglio;
* 15 giorni: le determinazioni dirigenziali e le disposizioni;
* 15 giorni: le ordinanze (ci sono delle eccezioni previste per legge);
* 45 giorni: atti urbanistici: varianti al piano regolatore, piani di recupero, osservazioni…;
* 30 giorni: le segnalazioni dei cittadini che hanno cambiato nome;
* 1 giorno: irreperibilità temporanea;
* 8 giorni: pubblicazioni di matrimonio;
* 8 giorni: documenti degli enti finanziari
Tutte le volte che i documenti che contengono una scadenza per presentare una domanda, ad esempio nel caso di bandi di gara, bandi di concorso, ecc. l’affissione all’albo pretorio non ha una durata sempre uguale: il documento resta all’affissione fino al giorno in cui si può presentare la domanda (compreso).
Vale la stessa regola per le convocazioni del Consiglio o delle commissioni: il documento rimane affisso fino al giorno in cui si riunisce il Consiglio Comunale o la commissione (compreso).