RIFUGI E BIVACCHI: A BREVE IL BANDO REGIONALE PER I CONTRIBUTI



E’ la Comunità Montana Valsassina, Val Varrone, Val d’Esino e Riviera a informare: "Le strutture – si legge in un comunicato – devono essere iscritte o in corso di iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco regionale dei rifugi secondo quanto previsto dall’art. 40 bis della L.R. 15/2007. Per quanto riguarda la tipologia degli interventi e le spese ammissibili si rimanda alla sopra citata DGR pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n° 2 di lunedì 10 gennaio 2011. Regione Lombardia emetterà a breve il bando per la presentazione delle domande alla Comunità Montana".
 

IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE REGIONALE

Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 2 – Lunedì 10 gennaio 2011
– 11 –
D.g.r. 29 dicembre 2010 – n. 9/1184
Modalita’ per la concessione dei contributi alle strutture
alpinistiche (rifugi alpinistici ed escursionistici, bivacchi fissi)
(art. 40 quater della l.r. 16 luglio 2007 n° 15)
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate:
• la legge regionale 16 luglio 2007 n°15 «Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo» che all’art. 40 quater stabilisce
agevolazioni finanziarie alle Strutture Alpinistiche (rifugi alpinistici
ed escursionistici, bivacchi fissi) secondo le modalità e le finalità
individuate dall’art. 40 quater, commi dall’1 al 10;
• il regolamento regionale 15 febbraio 2010 n°5 «Requisiti strutturali
e igienico-sanitari, nonché periodo di apertura dei rifugi
alpinistici ed escursionistici» in attuazione dell’art. 40 quinquies
della L.R. n°15 del 16/07/2007;
Considerato che la nominata l.r. n°15/2007, disciplina fra l’altro
le strutture ricettive non alberghiere ed in particolare:
• Sezione II «Strutture Alpinistiche»;
• Sezione VI »Disposizioni comuni alle attività ricettive non
alberghiere»;
Vista la legge regionale 8 ottobre 2002 n°26 «Norme per lo sviluppo
dello sport e delle professioni sportive in Lombardia»;
Vista la legge regionale 2 febbraio 2007 n°1 «Strumenti di
competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»
che:
• all’articolo 1 «Obiettivi» persegue la crescita competitiva del
sistema produttivo della Lombardia, del contesto territoriale e
prevede, tra gli altri, l’obiettivo di promuovere e sostenere in coerenza
con la legislazione regionale e gli orientamenti comunitari;
il consolidamento e l’innovazione del tessuto produttivo; l’uso
ottimale delle risorse ambientali e territoriali, lo sviluppo di fonti
energetiche rinnovabili, la riduzione degli impatti ambientali e
dei consumi energetici; l’esigenza di monitoraggio e la verifica
orientata al miglioramento dei rapporti tra imprenditori e pubblica
amministrazione;
• all’art. 2 «Strumenti» individua fra gli strumenti di attuazione
forme di agevolazione come contributi e ogni altra forma di intervento
finanziario destinati a sostenere gli investimenti in infrastrutture
e la qualificazione dei servizi; promuovere e sostenere
l’innovazione attraverso l’acquisizione di nuove tecnologie e l’interazione
con i settori tradizionali;
Considerato altresì che lo stanziamento previsto dal Bilancio
di Previsione per l’esercizio finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale
2011-2013 a legislazione vigente e programmatico a valere
sul capitolo 3.2.3.67.5540 «Contributo per l’apprestamento, la
miglioria, l’adeguamento e la messa in sicurezza delle piste da
sci, delle strutture edili ed infrastrutture connesse, nonché per la
costruzione, la ristrutturazione, l’adeguamento, l’ampliamento
e l’arredamento di rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine
», risulta pari ad Euro 1.250.000,00 sull’esercizio 2012 ed Euro
2.430.000,00 sull’esercizio 2013 e fatta salva la sua definitiva
approvazione;
Rilevato che la delibera del consiglio regionale n°IX/56 del
28 settembre 2010 approva il «Programma Regionale di Sviluppo
della IX Legislatura», e letto in particolare l’allegato relativo
ai «territori della Lombardia» nel quale vengono definite le linee
di intervento sulla «Montagna lombarda – Linee di intervento
comuni» con l’esplicitazione dei temi legati alla riqualificazione
della rete sentieristica, dei rifugi e bivacchi alpini, che sono
attuati attraverso l’Azione 1 «Qualificazione della ricettività in
quota» dell’Obiettivo Operativo 6.7.1 «Interventi e progetti per
incrementare l’attività turistica della montagna lombarda nelle
diverse stagioni dell’anno»;
Ritenuto opportuno che la giunta Regionale individui i criteri
cui attenersi ai fini dell’assegnazione dei contributi, in relazione
alle risorse finanziarie disponibili e per le finalità sopra
specificate;
Visti i criteri e le modalità di concessione, la gestione e decadenza
dei contributi, le spese ammissibili al finanziamento regionale
e gli oneri posti a carico del richiedente, nonché le attività
e le procedure sugli interventi, volti all’agevolazione delle Strutture
Alpinistiche, predisposti dalla Regione Lombardia – Direzione
Generale Sport e Giovani, individuati al presente provvedimento
come Allegato A «Criteri per la concessione di contributi alle
strutture alpinistiche di cui all’art. 40 quater alla L.R. 16 luglio
2007 n°15» per formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di approvare, per le motivazioni sopra richiamate, i
criteri di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Ritenuto di demandare, al Dirigente competente della Giunta
Regionale, l’assunzione di tutti gli provvedimenti amministrativi
necessari per dare attuazione alle disposizioni stabilite nei criteri
e alla concessione delle risorse previste sul citato capitolo
3.2.3.67.5540;
Considerato l’art. 8 della Legge Regionale 30 dicembre 1999
n°30, i criteri e le modalità da osservarsi per la concessione di
contributi e vantaggi economici di qualsiasi genere, ove non
siano già stabiliti da leggi regionali, sono predeterminati con
provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia;
Vista la L.R. 7 luglio 2008 n°20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», e successive modificazioni
ed integrazioni;
Su proposta dell’Assessore allo Sport e Giovani;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di approvare i criteri per la concessione, la gestione e decadenza
dei contributi, le spese ammissibili al finanziamento
regionale e gli oneri posti a carico del richiedente, nonché le
attività e le procedure sugli interventi a favore delle Strutture Alpinistiche
(rifugi alpinistici ed escursionistici, bivacchi fissi) contenute
nell’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della
presente provvedimento.
2) Di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che
lo stanziamento previsto dal Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale 2011-2013 a legislazione
vigente e programmatico a valere sul capitolo 3.2.3.67.5540,
risulta pari ad Euro 1.250.000,00 sull’esercizio 2012 ed Euro
2.430.000,00 sull’esercizio 2013 e fatta salva la sua definitiva
approvazione.
3) Di demandare, al Dirigente competente della Giunta Regionale,
l’assunzione di tutti gli provvedimenti amministrativi
necessari per dare attuazione alle disposizioni stabilite nei criteri
ed alla concessione delle risorse previste sul citato capitolo
3.2.3.67.5540.
4) Di disporre la pubblicazione del presente deliberazione
e relativo Allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
Il Segretario: Marco Pilloni
——— • ———
ALLEGATO A
CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE
ALPINISTICHE, ART. 40 QUATER DELLA L.R. 16 LUGLIO 2007 N° 15
1. FINALITA’
La Regione Lombardia al fine di consentire la valorizzazione del
patrimonio naturalistico e ambientale delle aree montane, la crescita
culturale, sociale ed economica, lo sviluppo dell’accessibilità
turistica e la fruizione eco-sostenibile del patrimonio alpinistico
e la promozione delle attività sportive in ambito montano, concede
contributi in conto capitale per la costruzione, ristrutturazione,
adeguamento, ampliamento, manutenzione e arredamento di
rifugi, bivacchi, ed altre opere alpine ed interventi ad essi complementari,
secondo le finalità previste della L.R. 16 luglio 2007 n°15 e
nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale 15
febbraio 2010 n°5 «Requisiti strutturali e igienico sanitari, nonché
periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici».
La concessione dei contributi avverrà mediante esperimento
di una o più selezione pubbliche, finalizzate a soddisfare obiettivi
individuati come prioritari attraverso il confronto con i soggetti e
le parti interessate.
Gli interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento,
ampliamento e straordinaria manutenzione, dovranno essere:
– attuati con utilizzo di materiali costruttivi tipici della tradizione
locale;
– integrati con l’architettura tipica locale;
– realizzati riducendo al minimo l’occupazione del suolo.
2. INTERVENTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO
In relazione agli obiettivi e alle finalità della legge regionale,
vengono individuate quali iniziative ammissibili a contributo interventi
relativi a:
2.1) RIFUGI CUSTODITI ALPINISTICI ed ESCURSIONISTICI CON
CUSTODIA:
Serie Ordinaria n. 2 – Lunedì 10 gennaio 2011
– 12 – Bollettino Ufficiale
– realizzazione di impianti, strutture e opere necessari al funzionamento
e all’adeguamento normativo;
– ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria
manutenzione;
– interventi di restauro e di risanamento conservativo
– demolizione e ricostruzione di struttura esistente;
– acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi e realizzazione
delle relative opere di ristrutturazione;
– opere di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti e delle
acque reflue nel rispetto ecologico ambientale, compatibili alla
quota di ubicazione della struttura;
– realizzazione di interventi per l’utilizzo di fonti alternative di
energia;
– arredamento riferito ad attrezzature fisse, inerenti grandi elettrodomestici
con componentistica della cucina professionale
e banco bar/reception, con esclusione di qualsiasi accessorio,
utensile, complemento d’arredo e qualsiasi tipologia ad esse
assimilabili.
– installazione di attrezzature per la telecomunicazione e/o
funzionali a consentire il collegamento alla banda larga;
– opere a supporto delle attività logistiche necessarie per l’esecuzione
del trasporto in quota (piazzole elicottero), o finalizzato
al trasporto di materiali presso i rifugi (mini trasportatore cingolato
e teleferiche).
Possono presentare domanda i soggetti pubblici, le associazioni
e i soggetti privati che hanno la proprietà o la disponibilità (in
locazione o in comodato) del rifugio.
I rifugi alpinistici ed escursionistici, di cui ai commi 1 e 2 di cui
all’art.38 previste della L.R. 16 luglio 2007 n°15, devono essere
iscritti o in corso di iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco regionale
dei rifugi (secondo quanto previsto dall’art. 40 bis).
2.2) BIVACCHI FISSI
– realizzazione di impianti, strutture e opere necessari al funzionamento
o all’adeguamento normativo;
– ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria
manutenzione;
– demolizione e ricostruzione di struttura esistente;
– acquisto di immobili adibiti o da adibire a bivacchi e la realizzazione
delle relative opere di ristrutturazione;
– opere di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti e delle
acque reflue nel rispetto ecologico ambientale, compatibili alla
quota di ubicazione della struttura;
– realizzazione di interventi per l’utilizzo di fonti alternative di
energia;
2.3) CONDIZIONI e REQUISITI
I richiedenti che non siano proprietari della struttura alpinistica
(rifugio o bivacco fisso), devono corredare la domanda con:
– copia del contratto da cui si evinca la disponibilità del bene
per periodo non inferiore a 3 (tre) anni successivi alla data di presentazione
della domanda;
– dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione
dell’intervento, e di impegno da parte dello stesso ad apporre il
vincolo di destinazione d’uso dell’immobile quale struttura alpinistica
mediante trascrizione sui registri immobiliari, per la durata
di 20 anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora
il contratto per la gestione sia di durata inferiore ai 3 (tre) anni,
la presentazione della domanda di ammissione al bando deve
essere presentata dal proprietario della struttura.
Il periodo minimo di apertura dei rifugi deve essere pari ad almeno
100 giorni all’anno (anche non consecutivi).
Il beneficiari finali devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di
certificazione da cui si evinca:
– l’impegno al cofinanziamento dell’intera parte non finanziata
dalla Regione Lombardia,
– di essere consapevoli che la mancata osservanza dei termini
di avvio e conclusione lavori comporta la decadenza della concessione
del contributo,
– che i beni o attrezzature acquistate con contributo pubblico
non possono essere vendute o cedute per almeno 5 (cinque)
anni dalla data di fine lavori.
3. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Per la realizzazione dei progetti ritenuti ammissibili il relativo
contributo in conto capitale è concedibile nei limiti delle risorse
disponibili:
– nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili,
nel rispetto della disciplina comunitaria del «de minimis», (Regolamento
n°1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006)
secondo la quale l’importo complessivo degli aiuti concessi al
beneficiario finale non deve superare 200.000,00 Euro nell’arco
di 3 (tre) esercizi finanziari (consecutivi) precedenti alla data di
cessione dell’aiuto.
Non sono ammissibili contributi per interventi che prevedono
un costo complessivo superiore ad un importo pari a 1.000.000,00
(un milione) di Euro o un costo complessivo inferiore a 20.000,00
(ventimila) Euro (R.R. n°5/2010 ed altri tipi di lavori).
Nei bandi di selezione potranno essere rideterminati per difetto
le percentuali e gli importi massimi erogabili in relazione alla
tipologia della struttura e in base alla tipologia della opere da
realizzare.
4. SPESE AMMISSIBILI
4.1) Spese per rifugi
• opere: edili, idrauliche, impiantistiche e tecnologiche;
• acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi, nel limite
del 30% del valore risultante dagli atti notarili di compravendita e
solo se l’acquirente è un soggetto pubblico;
• acquisto e installazione di arredi riferiti alle sole attrezzature
fisse (grandi elettrodomestici, componentistica della cucina professionale
e banco bar/reception), con esclusione di altri arredi,
accessori, utensili, complementi d’arredo ed altre tipologie di attrezzi
e vettovaglie;
• acquisto e trasporto dei materiali necessari alla realizzazione
delle opere;
• IVA (se non recuperabile dal beneficiario finale del
contributo);
• spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, collaudi
e spese notarili, in misura non superiore al 10% dell’ammontare
complessivo del contributo ammesso;
• installazione di attrezzature per la telecomunicazione e sistemi
per il collegamento alla banda larga nel limite di 5.000,00
Euro;
• lavori in economia, importo non superiore a 5.000,00 Euro,
documentati almeno da fattura o documentazione fiscale ad essa
assimilabile, purché supportati da perizia asseverata, sottoscritta
da professionista abilitato e dal legale rappresentante, da cui si
evinca il tipo di lavoro effettuato, mediate dettagliata descrizione
delle opere realizzate, e per ogni lavoratore il rapporto costo/ore.
4.2) Spese per bivacchi fissi
• opere edili;
• acquisto di immobili adibiti o da adibire a bivacchi fissi, nel
limite del 30% del valore risultante dagli atti notarili di compravendita
e solo se l’acquirente è un soggetto pubblico;
• acquisto e trasporto di materiali necessari alla realizzazione
delle opere;
• IVA (se non recuperabile dal destinatario finale del
contributo);
• spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, collaudi
e spese notarili, in misura non superiore al 10% dell’ammontare
complessivo del contributo ammesso;
• lavori in economia, importo non superiore a 5.000,00 Euro,
documentati almeno da fattura o documentazione fiscale ad essa
assimilabile, purché supportati da perizia asseverata, sottoscritta
da professionista abilitato e dal legale rappresentante, da cui si
evinca il tipo di lavoro effettuato, mediate dettagliata descrizione
delle opere realizzate, e per ogni lavoratore il rapporto costo/ore.
4.3) Spese escluse per entrambe le tipologie
A titolo indicativo e non esaustivo, sono escluse le seguenti
spese:
1. materiali di consumo, contratti di manutenzione, gestione
ordinaria, spese correnti/generali e per l’acquisto e/o l’utilizzo di
veicoli abilitati alla circolazione stradale;
2. riferite a qualsiasi tipologia di arredo non attinente alle attrezzature
fisse;
3. effettuate al di fuori del periodo di ammissibilità temporale
che verrà stabilito dal bando;
4. inerenti interventi esterni al territorio della Regione Lombardia;
5. non strettamente attinenti al progetto e al piano finanziario
approvato;
6. beni non conformi alle norme nazionali e comunitarie;
Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 2 – Lunedì 10 gennaio 2011
– 13 –
7. attrezzature e beni di seconda mano;
8. il solo acquisto di immobili (terreni/fabbricati) senza la realizzazione
delle opere;
9. IVA, se recuperabile dal destinatario finale del contributo;
10. per controversie legali e oneri meramente finanziari (commissioni
per operazioni finanziarie, etc)
11. per imposte, tasse, tributi, oneri fiscali, etc;
12. personale non attinente a lavori in economia, formazione,
promozione e comunicazione.
Qualsiasi ulteriore disposizione non espressamente indicata
nel Bando non si riterrà ammissibile.
Non sono ammesse spese per locazione finanziaria e per locazione
(affitto) di beni mobili ed immobili.
Le agevolazioni non sono cumulabili con qualsiasi altro contributo
pubblico per i medesimi interventi, o con istanze definite o in
corso di definizione per altre agevolazioni.
Il beneficiario finale del contributo deve essere in attività, e non
è sottoposto a procedure di fallimento o ad altra procedura concorsuale
prevista dalla vigente normativa;
La decorrenza delle spese ammissibili sarà indicata nel bando
e comunque successiva alla data del 23 febbraio 2010 relativa
alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
del Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 n°5, che definisce i
«Requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché periodo di apertura
dei rifugi alpinistici ed escursionistici, in attuazione dell’art. 40
quinquies della Legge Regionale 16 luglio 2007 n°15».
5. MODALITA’ DI ATTUAZIONE
La Regione, in relazione alle disponibilità finanziarie di bilancio,
emana Bandi per la concessione dei contributi di cui alla L.R.
n°15/2007 per il tramite delle Comunità Montane sulla base dei
presenti criteri.
Il bando stabilisce tempi e modalità per la presentazione delle
domande.
Le Comunità Montane predispongono e trasmettono alla Regione
Lombardia le risultanze delle valutazioni istruttorie e le corrispondenti
proposte di graduatoria degli interventi ammissibili
effettuate con le modalità e nei termini stabiliti dal Bando.
6. ISTRUTTORIA e VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Le Comunità Montane territorialmente competenti raccolgono
le domande dei beneficiari finali, svolgono l’istruttoria, redigono le
graduatorie le inviano al competente ufficio della Regione Lombardia
per l’approvazione e per la conseguente assegnazione
delle risorse che poi verranno trasferite alle Comunità Montane, le
quali cureranno le verifiche sulla rendicontazione e l’erogazione
dei contributi ai beneficiari finali.
La valutazione dei progetti proposti dai beneficiari finali sarà effettuata
dalle singole Comunità Montane sulla base di:
6.1 criteri di ammissibilità,
6.2 attribuzione dei punteggi,
6.3 attribuzione di premialità.
Nel bando saranno stabilite, le modalità che le Comunità Montane
dovranno seguire per la predisposizione delle graduatorie.
6.1. – CRITERI DI AMMISSIBILITA’
L’ammissibilità al finanziamento dei progetti sarà determinata
dal possesso dei seguenti requisiti:
– coerenza dell’intervento proposto con le finalità e gli obiettivi
di cui alla L.R. n°15/2007, secondo quanto indicato al precedente
punto 2. «Interventi ammissibili al finanziamento» e completo della
documentazione prevista dal bando;
– appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei
beneficiari finali dei contributi individuati;
– costo dell’opera rientrante nei limiti minimi e massimi previsti.
6.2 – ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
La seguenti tabelle individuano una serie di parametri utili per
l’attribuzione dei punteggi. Per una maggiore coerenza con le finalità,
nei singoli bandi potranno essere presi in considerazione
eventuali ulteriori parametri.
Per una più agevole attribuzione dei punteggi, il quadro economico
dei rifugi dovrà essere suddiviso in tre sezioni:
– una per le opere strettamente necessarie agli adeguamenti
normativi in particolare al Regolamento Regionale n°5/2010;
– una per opere di restauro e di risanamento conservativo;
– una per gli altri tipi di lavori.
Per quanto riguarda i bivacchi il quadro economico dovrà essere
suddiviso in due in analogia a quanto specificato sopra e
secondo le voci indicate nella rispettiva tabella al punto 1.
Ogni sezioni deve a sua volta essere costituita da specifiche
voci di spesa (in analogia a quanto previsto nella tabella relativa
ai punteggi sulla premialità).
Il punteggio totale è costituito dalla somma dei punteggi assegnati
secondo i principi indicati nelle seguenti tabelle.
Punteggi per RIFUGI ALPINISTICI ED ESCURSIONISTICI
Tabella A) Caratteristiche tipologiche dei rifugi
e degli interventi PUNTI
1. Valorizzazione del patrimonio montano
• Interventi necessari per adeguamenti normativi,
in particolare il Regolamento Regionale
n°5/2010 (1 punto ogni 3 punti percentuale sul
totale degli interventi ammessi a contributo):
• Interventi di restauro e di risanamento conservativo
(1 punto ogni 5 punti percentuale sul totale
degli interventi):
• Interventi di ristrutturazione, ammodernamento
e straordinaria manutenzione (1 punto ogni 20
punti percentuale sul totale degli interventi):
da 1 a 30
da 1 a 20
da 1 a 5
Max 30
2. Accessibilità:
Rifugi alpinistici
• Raggiungibili solo attraverso sentieri di almeno
1500 m lineari o 150 m di dislivello da strade
aperte al traffico ordinario o da linee funiviarie di
servizio pubblico.
Attribuzione di un punto ogni 100 metri lineari oppure
ogni 50 metri di dislivello aggiuntivi.
Rifugi escursionistici
• Raggiungibili solo attraverso sentieri di almeno
200 metri lineari o 50 metri di dislivello da strade
aperte al traffico ordinario o da linee funiviarie di
servizio pubblico. Attribuzione di un punto ogni
100 metri lineari oppure ogni 25 metri di dislivello
aggiuntivi.
da 1 a 20
Max 20
da 1 a 20
Max 20
3. Altitudine: (in assenza di strada rotabile o con
strada non aperta al pubblico)
Rifugi alpinistici
• Oltre 1000 metri s.l.m.: punti 1 ogni 200 metri di
incremento di quota
Rifugi escursionistici
• Oltre 700 metri s.l.m.: punti 1 ogni 150 metri di
incremento di quota
da 1 a 10
da 1 a 10
Max 10
4. Numero giorni di apertura gestita:
1 punto per ogni 10 giorni ulteriori di apertura oltre
i 100 giorni obbligatori
da 1 a 5
Max 5
5. Installazione di attrezzature necessari alla
gestione del servizio:
• apparecchiature radio-telefoniche o similari,
tali da permettere dei collegamenti con le stazioni
di soccorso, sistemi per la connessione a
banda larga
da 1 a 10
Max 10
Punteggio totale conseguibile (Tabella A) 75
Tabella B) Livello procedimentale per
l’esecuzione degli interventi
6. Livello di cantierabilità dell’intervento
• Interventi di adeguamento al RR 5/2010 già
realizzati (dopo il 23/02/2010)
• Possesso di permessi, pareri, e ogni altra autorizzazione
o provvedimento richiesto dalla legge
e nei casi in cui è sufficiente la DIA o procedura
equivalente:
• Mancanza dei permessi, permessi parziali
10
5
0
Max 10
7. Caratteristiche strutturali rispettose della tipicità
locale e del paesaggio
• utilizzo di materiali e tecniche architettoniche
della tradizione locale. da 1 a 5
Max 5
8. Anno di costruzione del rifugio dalla data di
pubblicazione del bando
• 1 punto ogni 5 anni tra la data di costruzione
della struttura e quella del bando da 1 a 10
Max 10
Punteggio totale conseguibile (Tabella B) 25
Punteggio complessivo conseguibile (Tabella
A) e (Tabella B)
100
Serie Ordinaria n. 2 – Lunedì 10 gennaio 2011
– 14 – Bollettino Ufficiale
Punteggi per BIVACCHI FISSI
Tabella A) Caratteristiche tipologiche del
bivacco e dell’intervento
1. Valorizzazione del patrimonio montano
• Ristrutturazione, ammodernamento e straordinaria
manutenzione
• Ampliamento di strutture esistenti, recupero,
ricostruzione e riutilizzo di strutture esistenti dismesse.
Punteggi proporzionali alla percentuale delle
opere divise in quadri economici distinti
da1 a 15
da 1 a 10
Max 15
3. Accessibilità:
• Raggiungibili solo attraverso sentieri con almeno
3000 metri lineari o 300 metri di dislivello,
da strade aperte al traffico ordinario linee funiviarie
di servizio pubblico.
Incremento di un punto ogni 200 metri lineari oppure
ogni 100 metri di dislivello
da 1 a 20
Max 20
4. Altitudine:
Oltre 2000 metri s.l.m.: punti 1 ogni 150 metri di
incremento di quota
da1 a 10
Max 10
5. Accatastamento immobile antecedente alla
data di pubblicazione del bando.
• 1 punto per ogni 2 anni di possesso da 1 a 10
Max 10
6. Realizzazione di opere per:
la sicurezza, per la messa a norma degli impianti
e per il contenimento dei consumi energetici,
adeguamento norme igienico-sanitarie (D.Lgs
155/97), impianti antincendio, fotovoltaici, elettrici;
da 0 a 20
Max 20
Punteggio totale conseguibile (Tabella A) 75
Tabella B) Livello procedimentale per
l’esecuzione degli interventi
9. Livello di cantierabilità dell’intervento
• Possesso di permessi, pareri, e ogni altra autorizzazione
o provvedimento richiesto dalla legge
e nei casi in cui è sufficiente la DIA o procedura
equivalente
• Mancanza dei permessi, permessi parziali
10
0
Max 10
10. Caratteristiche strutturali rispettose del paesaggio
• utilizzo di materiali e tecniche a basso impatto
paesaggistico.
da 1 a 5
Max 5
11. Anno di costruzione del bivacchi fissi dalla
data di pubblicazione del bando
• 1 punto ogni 5 anni tra la data di costruzione
della struttura e quella del bando
da 1 a 10
Max 10
Punteggio totale conseguibile (Tabella B) 25
Punteggio complessivo conseguibile (Tabella
A) e (Tabella B)
100
6.3 ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PREMIALITA’ PER RIFUGI ALPINISTICI
ED ESCURSIONISTICI
La premialità è da attribuire ad interventi necessari per l’adeguamento
al Regolamento Regionale n°5 del 15/02/2010 e alla
tempistica dei lavori. I punteggi previsti nella seguente tabella sono
attribuiti entro il limite massimo previsto per ciascuna voce, in
relazione alla tipologia, alla consistenza tecnica ed economica
degli interventi.
1. Acqua usi civici
• Collegamento a rete di acqua potabile conforme
ai requisiti previsti dal D.lgs n°31/2001
• Sistema di potabilizzazione in seguito alla
mancata garanzia dei requisiti stabiliti nel punto
precedente
max 10
max 15
Max 15
2. Impianti tecnologici secondo la normativa
vigente
• Impianti elettrici
• Impianti di riscaldamento
max 5
max 5
Max 10
3. Apparati per la produzione di energia da fonti
rinnovabili Max 15
4. Prevenzione degli incendi
• Adeguamento sistemi di sicurezza
• Porte d’esodo (anche verso l’interno)
max 5
max 5
Max 10
5. Opere per lo smaltimento delle acque reflue:
• Collegamento alla pubblica fognatura
• Impianto di chiarificazione e smaltimento
max 5
max 10
Max 10
6. Opere/attrezzature per la raccolta differenziata
e lo smaltimento di rifiuti Max 10
7. Locali adibiti al pernottamento
• Interventi pro requisiti minimi strutturali delle
camere
• Interventi pro camera accessibile ai disabili
max 15
max 20
Max 20
8. Locali adibiti a servizi igienici
• Interventi pro requisiti minimi strutturali dei locali
bagno
• Interventi pro locale bagno accessibile ai disabili
max 10
max 15
Max 15
9. Locali adibiti a servizi igienici destinati al personale
Max 5
10. Locali adibiti a cucina professionale Max 10
11. Locali utilizzabili per il consumo di alimenti
e bevande (ricevimento e soggiorno)
• Interventi pro locali sosta e ristoro
• Interventi pro Locali sosta e ristoro accessibili
ai disabili
max 5
max 15
Max 15
12. Alloggio riservato per il gestore/custode Max 5
Punteggio totale conseguibile 140
I punteggi previsti nella seguente tabella sono attribuiti in relazione
alla rapidità nella realizzazione degli interventi:
• Realizzazione delle opere entro l’annualità utile
successiva all’approvazione del bando e della
relativa graduatoria.
• Realizzazione opere entro la seconda annualità
utile successiva alla graduatoria
20
10
Punteggio massimo conseguibile 20
7. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE
Sulla base dei punteggi attribuiti, le singole Comunità Montane
inoltrano alla Regione Lombardia, secondo le modalità ed i termini
stabiliti dal bando, le graduatorie approvate con propria delibera
e pubblicate sull’Albo della Comunità Montana per almeno
15 giorni a partire dal giorno successivo della approvazione.
8. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
La Regione Lombardia, valutata la regolarità delle graduatorie
presentate dalle Comunità Montane, costituisce a sua volta graduatorie
complessive approvate e pubblicate sul B.U.R.L.. L’attribuzione
del budget per ciascuna Comunità Montana sarà ripartito
secondo le seguenti principi:
• numero rifugi presenti sul territorio di ciascuna Comunità
Montagna;
• ciascun progetto primo classificato di ogni comunità
montana;
• numero di richieste presentate da ciascuna Comunità Montana
e valutate ammissibili.
Nei bandi/selezioni pubbliche potranno essere stabiliti ulteriori
criteri per la ripartizione del budget finalizzate a soddisfare obiettivi
individuati come prioritari attraverso il confronto con i soggetti
e le parti interessate.
L’assegnazione e l’impegno delle risorse necessarie per il finanziamento
degli interventi ritenuti ammissibili, sarà disposta a
favore delle Comunità Montane, eventualmente accompagnato
dal trasferimento delle spese istruttorie. La Comunità Montana
inoltrerà la richiesta di erogazione alla Regione Lombardia, che
provvederà alla liquidazione del saldo del contributo in caso di
esito positivo della verifica della documentazione prodotta, predisposta
secondo le modalità attuative indicate nel bando mediante
l’utilizzo di appositi modelli, da cui si evinca la realizzazione
dei lavori e la rendicontazione finale delle spese sostenute.
Le risorse finanziarie liquidate in favore delle Comunità Montane,
saranno da queste erogate ai beneficiari finali, al termine
degli interventi ed a seguito della rendicontazione finale. La rendicontazione
dovrà comprendere, in particolare, le spese effettivamente
sostenute e quietanzate dal beneficiario finale unitamente
all’atto di vincolo di destinazione d’uso di 20 anni da trascrivere
con le forme di legge sui registri immobiliari.
Nel caso in cui il beneficiario finale sia persona diversa dal proprietario
del bene, il vincolo di destinazione deve essere assunto
dal proprietario all’ultimazione dei lavori.
Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 2 – Lunedì 10 gennaio 2011
– 15 –
Il beneficiario finale non può fare richiesta di pagamento di alcun
anticipo o stato di avanzamento lavori.
9. MODIFICHE DI PROGETTO
Eventuali modifiche degli interventi finanziati possono essere
autorizzate dalla Comunità Montana tranne i casi in cui la previsione
degli stessi interventi abbia consentito di ottenere il punteggio
necessario per l’assegnazione del contributo; le suddette
autorizzazioni devono essere comunicate per conoscenza alla
Regione Lombardia. Non possono comunque essere autorizzate
riduzioni degli interventi, oltre al 20 % dell’importo dell’intervento
ammesso a contributo.
10. VERIFICHE DELLE COMUNITA’ MONTANE
Le Comunità Montane, sono tenute ai seguenti accertamenti:
• ispezioni o controlli presso le strutture oggetto di contributo
e presso i beneficiari finale allo scopo di verificare lo stato di attuazione
degli interventi ammessi al finanziamento, il rispetto degli
obblighi previsti nel bando, la veridicità delle dichiarazioni e delle
informazioni prodotte;
• verifica della conformità degli interventi realizzati rispetto a
quelli individuati nella proposta progettuale presentata;
• verifica del rispetto dei tempi previsti per la realizzazione ed il
completamento delle opere;
• il rispetto delle norme vigenti in materia di forniture e appalti
pubblici se ed in quanto applicabili;
• verifica dell’avvenuta apposizione del vincolo di destinazione
d’uso con nota di trascrizione sui registri immobiliari;
11. RICONOSCIMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA
Per la gestione dell’istruttoria Regione Lombardia riconosce alla
Comunità Montana, le spese di istruttoria per ogni intervento
finanziato, pari al 2% dei contributi regionali.
La richiesta di contributo deve essere inoltrata unitamente alla
rendicontazione finale dei progetti ammessi e finanziati secondo
le modalità che saranno indicate dal bando.
12. TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E PROROGHE
Nei bandi saranno stabiliti, in considerazione della tipologia degli
interventi, i termini di ultimazione degli interventi.
La Comunità Montana potrà prendere in considerazione eventuali
richieste motivate di proroga, su richiesta del beneficiario finale
presentata prima della prevista fine dei lavori, per un periodo
non superiore complessivamente ad un anno. Le Comunità Montane
sono tenute ad inviare alla Regione Lombardia copia degli
atti di concessione di proroga dal quale risulti chiaramente che
i motivi del ritardo non siano dipendenti dalla volontà del beneficiario
finale e che siano state intraprese tutte la azioni necessarie
per il rispetto delle scadenze previste.
Il mancato rispetto della tempistica prevista può comportare la
rideterminazione dei punteggi assegnati (riguardo alla rapidità
nella realizzazione), con l’eventuale riduzione del contributo assegnato.
Il mancato rispetto della tempistica prevista può comportare
la revoca del contributo qualora il punteggio attribuito
per i tempi proposti sia stato determinante per l’assegnazione del
contributo.
13. RENDICONTAZIONE
Entro i 6 (sei) mesi successivi alla data di ultimazione degli interventi
le Comunità Montane presentano alla Regione Lombardia
la rendicontazione finale dei progetti finanziati secondo le modalità
che sono indicate dal bando.
Potranno essere riconosciute unicamente le spese sostenute
dal beneficiario finale per attività direttamente riferibili
all’intervento.
Qualora, in sede di rendicontazione finale, le spese sostenute
dovessero risultare inferiore all’investimento ammesso, si procederà
alla proporzionale riduzione del contributo assegnato previa
verifica della conformità dell’investimento realizzato, nel contenuto
e nei risultati conseguiti, all’investimento ammesso all’aiuto
finanziario.
Per spese superiori all’investimento ammesso non sono riconosciuti
contributi aggiuntivi.
14. DECADENZA DEL CONTRIBUTO E RECESSO
Il contributo potrà essere oggetto di decadenza (revoca):
• qualora siano venuti meno i presupposti per la sua concessione
(mancanza di requisiti oggettivi e/o soggettivi, false
dichiarazioni);
• nel caso in cui non sia stato realizzato l’intervento nei termini
previsti;
• nel caso in cui gli interventi realizzati risultino sostanzialmente
difformi rispetto alla proposta progettuale, tali da non essere
meritevoli del punteggio attribuito in sede di valutazione.
La Comunità Montana dovrà dare immediato riscontro alla Regione
Lombardia della esistenza di condizioni che comportano
la decadenza dal contributo sulla base di quanto indicato nei
precedenti punti.
La pronuncia di decadenza è comunicata al beneficiario finale
e per conoscenza alla Comunità Montana.
Il beneficiario finale può recedere dal contributo previa formale
comunicazione alla Comunità Montana. Il recesso comporta la
decadenza totale del contributo assegnato.
15. CONTROLLI
L’Amministrazione regionale può effettuare in qualsiasi momento
ispezioni e controlli presso le sedi dei beneficiari finali e delle
Comunità Montane allo scopo di verificare lo stato di attuazione
degli interventi ammessi al finanziamento, il rispetto degli obblighi
previsti nel bando, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni
prodotte dai beneficiari finali e dalle Comunità Montane, il
funzionamento degli interventi oggetto di contributo.

 
 

 

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NUOVA LECCO-BALLABIO, DISASTRO CONTINUO

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