A Cremeno ora scatta davvero la caccia ai furbetti delle prime/seconde case



La battaglia inaugurata qualche settimana fa ora entra nel vivo e il Comune dell’Altopiano ha dato indirizzo agli uffici di procedere alla verifica dell’effettività della sussistenza del requisito di “abitazione principale” e di inviare un avviso ai soggetti che risultano avere una residenza anagrafica differente da quella del coniuge, con l’invito a dimostrare quale delle due dimore costituisce effettivamente la famosa abitazione principale. Il tutto perché in questo modo i "furbi" riescono ad evitare il pagamento dell’ICI, imposta rimasta a carico solo delle seconde case.

Ecco il testo integrale della delibera di Giunta:

OGGETTO:
INDIRIZZI IN MERITO AD ACCERTAMENTI AI FINI DELLA CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE ICI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
–    Ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 93/2008 “è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”;
–    per abitazione principale si intende, secondo l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, l’abitazione nella quale “il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente”;
–    l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale può non coincidere con la residenza anagrafica, come risulta dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, secondo il quale vi è coincidenza dei due concetti solo se non vi è una prova contraria in merito;
RITENUTO CHE
–    secondo il tenore letterale della disposizione sopra citata è necessaria, quale presupposto dell’agevolazione fiscale, la dimora abituale di tutto il nucleo familiare;
–    il principio di cui al punto precedente è evidenziato anche dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 12/DF del 5 giugno 2008 e dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 1/DF del 4 marzo 2009;
–    tale concetto è ben esplicato dalla Corte di Cassazione n. 14389/2010 che evidenzia la necessità della dimora abituale sia del contribuente sia dei familiari. Tale requisito si ricava dal testo dell’art. 8 del d. lgs. n. 504/1992, da interpretarsi in modo restrittivo, data la natura eccezionale di una norma di agevolazione fiscale quale quella in questione. La suddetta interpretazione, peraltro, richiama il concetto di “residenza di famiglia” ex art. 144 c.c., da intendersi quale luogo in relazione al quale “deve realizzarsi, con gli adattamenti resi necessari dalle esigenze lavorative di ciascun coniuge, l’obbligo di convivenza posto dall’art. 143 c.c.”
CONSIDERATO CHE
–    con sempre maggiore frequenza soggetti che dichiarano un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale non vi dimorano abitualmente con il proprio nucleo familiare;
–    già con delibera n. 86 del 21 giugno 2011 la giunta di Cremeno ha fornito ai responsabili degli uffici degli orientamenti per effettuare degli accertamenti ai fini della concessione della residenza anagrafica e della  verifica della legittimità delle agevolazioni fiscali
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI dei presenti espressi in forma palese

DELIBERA
1)    di dare indirizzo agli uffici di procedere alla verifica dell’effettività della sussistenza del requisito di “abitazione principale” e, conseguentemente, alla verifica della legittimità dell’esenzione fiscale ICI ex art. 1 del d.lgs. n. 93/2008;
2)    più precisamente, di dare indirizzo agli uffici di inviare un avviso ai soggetti che risultano avere una residenza anagrafica differente da quella del coniuge, contenente l’invito a dimostrare quale delle due dimore costituisce effettivamente abitazione principale (posto che, come evidenziato in premessa, solo una dimora per ogni nucleo familiare può costituire abitazione principale ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’ICI);
3)    di dare indirizzo agli uffici di effettuare accertamenti presso le abitazioni dichiarate principali dopo l’invio dell’avviso di cui al punto precedente. Tali accertamenti, come già precisato con delibera di giunta n. 86 del 21 giugno 2011, verranno effettuati dagli agenti della polizia locale nell’arco di massimo 12 mesi, al di fuori dei mesi di giugno, luglio, agosto e delle festività natalizie e pasquali;
4)    di dare indirizzo agli uffici di accompagnare gli accertamenti suddetti, se necessario, con la richiesta e il controllo della documentazione attestante l’effettiva presenza in loco del nucleo familiare. Tale documentazione, come già indicato nella delibera di giunta sopra citata, consiste in bollette relative a periodi non inferiori a sei mesi attestanti i consumi effettuati, certificati di iscrizione scolastica dei figli, indirizzo dello sportello bancario maggiormente utilizzato, eventuale richiesta di variazione del medico curante, eventuale sentenza di divorzio o decreto/sentenza di separazione legale.
5)    di comunicare la presente in elenco, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 267/2000

 

 

 

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