Questo decreto, per esigenze igienico sanitarie, limita a 10 metri la distanza minima necessaria da mantenere tra le pareti finestrate di due edifici adiacenti. In una ampia premessa in delibera vengono presi in considerazione gli aspetti storici, economici e le particolarità del nucleo abitativo di Premana che non facilitano il consumo di nuovo territorio a fini edilizi. Il Comune di Premana è infatti caratterizzato da territorio montano gravato da vincoli idrogeologici e ambientali che ne precludono l’edificabilità per circa il 90%. Il recupero di edifici esistenti, finora lontano da forme speculative, permette di soddisfare i bisogni delle famiglie premanesi ed evitare lo spopolamento del territorio, che già pesantemente e drammaticamente interessa quasi tutte le realtà di montagna.
Quella interessata è la zona B (cioè il "non centro storico" di Premana, che costituisce zona A) dove verranno permessi recuperi in altezza che variano dai 50 ai 75 centimetri. In particolare:
– m. 0,50 per edifici posti tra loro ad una distanza pari o inferiore a 5 metri .
– m. 0,75 per edifici posti tra loro ad una distanza compresa tra i 5 e i 10 metri .
Il privato che intende alzare la casa dovrà presentare, con la documentazione tecnica, la convenzione sottoscritta con i proprietari degli edifici posti ad una distanza minore di 10 metri in cui si acconsente all’intervento proposto, un atto di vincolo in cui si impegna a non alienare l’unità immobiliare nei 10 anni successivi se non a favore di parenti, collaterali e affini. E’ previsto inoltre il versamento di una cauzione per garantire il rispetto delle condizioni.