Brucia tutti dunque l’amministrazione del paese dell’Altopiano: la giunta di Cremeno ha deciso in questi giorni di proporre al consiglio comunale le aliquote base (seconda casa) dello 0,85%, dello 0,4 per l’abitazione principale, dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e infine un’aliquota per le aree fabbricabili pari allo 0,76%. In questa pagina proponiamo il testo della delibera – pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune. A mo’ di spiegazione, si può sintetizzare in questo modo: rispetto alle indicazioni di Monti & C. la giunta Invernizzi ha deciso di "risparmiare" le prime case (4 per mille), elevando invece l’aliquota sulle seconde.
La "forbice" sulla tassa per le prime case era del 2 per mille in più o in meno rispetto al 4 considerato come base; qui Cremeno è rimasta "ferma" mentre ha impiegato una parte del "lasco" in aumento per l’IMU relativa alle seconde abitazioni. Il punto fermo era del 7,6 per mille (0,76%) e si poteva "giocare" su un 3 per mille ovvero tra il 4,6 e il 10,6 per mille. La giunta valsassinese ha deciso per l’8,5, salendo dunque di uno 0,09.
Al di là dei numeri, va sottolineato come Cremeno si sia mossa per prima tra tutte le amministrazioni della zona – molte delle quali appaiono incerte e in dubbio su come e quanto applicare. Tenendo così fermi i propri bilanci preventivi e di fatto bloccando le opere da compiere nel 2012.
Di seguito, la delibera n. 35 pubblicata proprio oggi sull’Albo Pretorio comunale:
OGGETTO: PROPOSTA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E RICOGNIZIONE VALORE AREE EDIFICABILI
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;
VISTO l’art. 172 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui al bilancio di previsione vengono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d’imposta;
VISTO il comma 16 dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della 28.12.2001, n°448 (Legge finanziaria 2002) con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 13, comma 6, del d.l. n. 201/2011, secondo cui le aliquote IMU fissate dalla legge possono essere variate con delibera consiliare;
RITENUTO di dover proporre al Consiglio Comunale le seguenti aliquote d’imposta per l’esercizio 2012, determinate nel rispetto di quanto previsto all’art. 13, commi 6, 7 e 8 del d.l. n. 201/2011:
– aliquota di base 0,85 per cento
– aliquota abitazione principale 0,4 per cento
– aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento
– aliquote aree fabbricabili 0,76 per cento
RITENUTO, invece, di non dover procedere alle riduzioni previste facoltativamente dall’art. 13, commi 9 e 9 bis, del d.l. n. 201/2011 rispettivamente per gli immobili non produttivi di reddito fondiario e per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
RITENUTO opportuno confermare le detrazioni previste dall’art. 13, comma 10, del d.l. n. 201/2011, secondo cui “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare Dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unita’ immobiliare e’ adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo e’ maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta’ non superiore a ventisei anni, purche’ dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo’ superare l’importo massimo di euro 400”;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
– ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201/2011 “la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”;
– ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504“per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”;
– con delibera di giunta comunale n. 52/2011 veniva approvato il seguente prospetto ricognitivo effettuato secondo le indicazioni del P.G.T., che con la presente delibera si intende confermare:
P.G.T. |
VALORE |
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Ambito residenziale consolidato R1 |
€ 130,00.= |
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Ambito di intervento in corso |
€ 130,00.= |
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Ambito speciale e AT |
€ 140,00.= |
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Ambiti produttivi, commerciali, direzionali |
€ 140,00= |
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Ambito delle colonie (R3) |
€ 70,00.= |
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VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell’area economico finanziaria e tributi
Con voti unanimi dei presenti, palesemente espressi
D E L I B E R A
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1) Di prendere atto degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.» ed in particolare dell’art.13 della Legge suddetta che testualmente recita: “ L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015” e pertanto di inserire nel Bilancio di Previsione anno 2012 e nel Bilancio pluriennale 2012 – 2014, l’Imposta Municipale Propria;
2) Di proporre al Consiglio Comunale con riferimento all’esercizio finanziario 2012, le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria:
– aliquota di base 0,85 per cento
– aliquota abitazione principale 0,4 per cento
– aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento
– aliquote aree fabbricabili 0,76 per cento
3) Di approvare il seguente prospetto ricognitivo relativo ai valori delle aree edificabili:
P.G.T. |
VALORE |
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Ambito residenziale consolidato R1 |
€ 130,00.= |
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Ambito di intervento in corso |
€ 130,00.= |
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Ambito speciale e AT |
€ 140,00.= |
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