GRATTAROLA, ANCORA CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ? OGGI FORSE GLI STIPENDI



La prossima settimana ci sarà un altro dei tanti incontri programmati tra sindacati e proprietà dell’azienda. I rapporti sono buoni, ma i rappresentanti dei lavoratori si mostrano "vigili" data la situazione, giudicata delicata, e soprattutto l’allarme che serpeggia nelle ultime settimane proprio tra gli oltre cento dipendenti della Grattarola – quasi tutti valsassinesi. "In effetti non abbiamo mai avuto assemblee così partecipate come quelle più recenti" commentano i sindacalisti impegnati in questa fase nella gestione di una situazione davvero particolare.

Da un anno sono in vigore i cosiddetti "contratti di solidarietà" per 101 dei 106 lavoratori dell’azienda di Certenova. Ora si prospetta un rinnovo di questo strumento, giudicato il migliore tra gli ammortizzatori possibili al giorno d’oggi (si lavora di meno e si è pagati meno, ma non si perdono posti di lavoro). Innegabile però che la produzione si sia contratta, mentre a giudizio delle organizzazioni sindacali si aggiungerebbero al quadro del mercato problemi anche nell’incassare (insoluti, la crisi vale per tutti…) e a livello di liquidità.

Grattarola, lunghissima trattativa

Tra le maestranze c’è chi lamenta ritardi nei pagamenti (lo stipendio di gennaio dovrebbe essere saldato entro marzo mentre  i successivi mesi dovrebbere essere pagati inizialmente con un acconto e con il saldo a 60 giorni). Altre voci di fonte sindacale affermano che proprio domani, martedì, verranno saldati gli arretrati. In ogni caso su questo fronte – evidentemente di grande rilevanza per le cento famiglie coinvolte – pur manifestando disponibilità i lavoratori sono pronti a scioperare, dopo una lunga fase di "pace" nelle relazioni con l’azienda.

Secondo Giuseppe Cantatore, segretario generale della FILLEA CGIL Lecco che sta seguendo la vicenda, "dopo l’assemblea affollatissima di giovedì scorso, abbiamo avuto il mandato dai lavoratori per eventuali agitazioni in caso la situazione non si sblocchi; esiste un piano di rientro per le retribuzioni non ancora saldate ma siamo convinti che la proprietà farà la sua parte come ha fatto finora. Sono in corso incontri a ritmo serrato, la prossima settimana ci rivederemo con i Valsecchi e abbiamo previsto verifiche a livello mensile per monitorare l’andamento della crisi.

L’impresa fatica sul mercato nazionale, anche perché i mobili di Grattarola sono noti per la qualità e in questi momenti è difficile vendere, ma sappiamo che l’azienda intende riprendere il suo ruolo storico nel mercato tedesco, anche con nuove linee di prodotto, per la Germania e in generale per l’estero. Da parte nostra – conclude Cantatore – vigileremo minuziosamente sul piano industriale della Grattarola".

La storica ditta occupa come detto oltre cento persone (ma ai tempi d’oro vi lavorano quasi 250 dipendenti) con una discreta componente femminile accanto ad una maggioranza di maschi, qualche situazione che coinvolge marito e moglie in fabbrica e una larga prevalenza di italiani – quasi tutti della Valle. La qualità dei prodotti deriva anche dalla grande professionalità dei lavoratori, alcuni dei quali all’opera alla Grattarola da oltre trent’anni.

Adesso però c’è da fare i conti col mercato, la crisi generale che si abbatte anche su questo settore, le difficoltà finanziarie e il sistema del credito che, affermano alcuni addetti ai lavori. non sosterrebbe più al meglio questa come altre realtà produttive. "Eppure la proprietà di soldi ne ha messi eccome" ammettono anche negli uffici sindacali.

Insomma, l’azienda ci crede, e adifferenza di altre realtà morte, decotte o in via di liquidazione (magari alla ricerca di qualche compratore), la Grattarola ha un marchio e un nome credibili, supportati da dipendenti appassionati ed esperti. Basteranno a salvare questo "gigante" della Valsassina?
 

SCHEDA/I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
Dal sito internet dell’Inps

I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:

  • mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi,art. 1 legge 863/84);
  • favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84).
    Questa tipologia ha avuto, però, scarsissima applicazione.

La legge prevede due tipologie di contratti di solidarietà:

  • 1. TIPO A – contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
  • 2. TIPO B – contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).

 

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI PER LE IMPRESE IN REGIME DI CIGS (LEGGE 863/84): TIPO "A"

Possono fare ricorso ai contratti di solidarietà di "tipo A" tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.

 

A CHI SPETTA

A tutto il personale dipendente ad esclusione di:

  • dirigenti;
  • apprendisti;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
  • lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.

I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l’azienda dimostri “il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro”.

 

QUANTO SPETTA

La norma generale prevede, per le ore di riduzione di orario, un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa.

Il D.L. n. 78 del 2009, convertito nella legge 102 del 2009, ha incrementato, per gli anni 2009 e 2010, l’ammontare dell’integrazione spettante ai soli lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva, stipulati in base all’art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984. La misura dell’integrazione è elevata all’80% della retribuzione persa.

 

DURATA

I contratti di solidarietà possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno).

Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima prevista un nuovo contratto, per le medesime unità aziendali, può essere stipulato trascorsi dodici mesi dal termine del precedente accordo.

 

DOMANDA

In seguito alla stipula del C.d.S. con i sindacati aderenti alle confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il datore di lavoro deve fare richiesta dell’integrazione salariale con mod. CIGS SOLID1, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per gli ammortizzatori sociali ed incentivi all’occupazione.

Alla domanda dovranno essere allegati l’originale del contratto di solidarietà e l’elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Il decreto ministeriale di concessione del trattamento è emanato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

 

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS (ART. 5, CO. 5, L. 236/1993): TIPO "B"

Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l’istituto dei C.d.S. anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione.

 

A CHI SPETTA

Ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, dipendenti da:

  • imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991;
  • imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali (art. 7 ter, comma 9, lettera d, legge n. 33/2009);
  • imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
  • imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, dai fondi bilaterali presso cui l’azienda è iscritta, una prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità.

 

QUANTO SPETTA

Un contributo pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l’azienda.

 

DURATA

Massimo 24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga se non vi sia soluzione di continuità.

 

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