Depositata ieri la sentenza del TAR – Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia in relazione ai ricorsi della ditta f.lli Bregaglio s.n.c. – proprietaria di un tratto della strada al centro della vicenda. In pratica, sono state cancellate le decisioni intraprese dall’amministrazione comunale introbiese a proposito delle caratteristiche del collegamento tra il paese e la Val Biandino: nel 2001 il Comune (allora sindaco Eusebio Marconi) aveva sancito lo status di strada pubblica per la Introbio-Biandino, diventata anche agro-silvo-pastorale.
Sulla questione, mancando l’adesione dei numerosi proprietari dei tratti di strada, la Bregaglio aveva presentato non uno ma ben tre ricorsi al TAR. Una storia lunga, lunghissima anzi, che poi ha vissuto due sussulti, con l’unificazione delle tre richieste in un unico fascicolo e infine, proprio in questi giorni ha visto il tribunale amministrativo pronunciarsi. Contro il Comune.
Cospicui gli effetti della sentenza, che in pratica sconfessa l’operato di Marconi e restituisce alla strada la sua caratteristica originale di privata. Ma non c’è solo Villa Migliavacca nel mirino: i ricorsi riguardavano anche gli atti successivi ovvero i passaggi a livello di Unione dei Comuni, Comunità Montana, Provincia e Regione. Non sono esclusi a questo punto controricorsi, ovvero l’impugnazione della sentenza al Consiglio di Stato.
Ecco quanto comunicato dalla Bregaglio s.n.c.:
Il T.A.R. con sentenza depositata il 21 maggio 2012 ha accolto i due ricorsi della ditta f.lli BREGAGLIO s.n.c.proposti nel 2001 e il terzo ricorso proposto nel 2008 contro il COMUNE DI INTROBIO, la COMUNITA’ MONTANA della Valsassina, la REGIONE LOMBARDIA, l’UNIONE dei COMUNI CENTRO VALSASSINA, la PROVINCIA DI LECCO e nei confronti del Comune di Primaluna, della S.n.c. Mauro Buzzoni di Giulio e Alberto Buzzoni, nonchè di Moira Brini.
Il T.A.R. ha disposto l ‘annullamento per illegittimità di tutti i provvedimenti comunali adottati sulla strada privata Introbio-Val Biandino a partire dalla Delibera n. 52/2001 ad oggi, e con essa di tutti gli atti successivi che in essa trovano presupposto, vale a dire:
– la dichiarazione di pubblica utilità della strada per Biandino dichiarata, contro il vero, agrosilvopastorale
– la pretesa regolamentazione del traffico su detta strada privata
– la pretesa regolamentazione autonoma del transito sulla medesima strada senza il previo accordo con la proprietà privata della stessa, salvo le diverse determinazioni che il Comune riterrà di adottare purchè in previo accordo con la proprietà della strada.