COMUNE DI INTROBIO/2: CAPANNONE MARIANI



OGGETTO: MARIANI – COMUNICAZIONI

Illustra il Sindaco.
COSÌ PARLÒ RUPANI: I DOCUMENTI INTEGRALI SU INTROBIO-BIANDINO E CASO MARIANIIl Sig. Luciano Mariani ha edificato, sulla base della concessione edilizia n. 88/95 e di successiva variante in corso d’opera, un capannone industriale “una tantum” della superficie coperta di mq. 150 in Via alle Prade.
Successivamente, in aderenza a tale struttura, il Sig. Luciano Mariani ha eretto un altro capannone industriale della superficie coperta di mq. 676,55; questa realizzazione è stata eseguita in zona “E1 – Agricola permanente” e in totale assenza di concessione edilizia.
Il Pretore di Lecco, con sentenza del 25 maggio 1999, ha condannato il Sig. Luciano Mariani in relazione a tale abuso e ha ordinato il ripristino integrale dello stato dei luoghi e la demolizione di quanto edificato.
Contro tale sentenza l’interessato ha proposto ricorso in appello.
La Corte di Appello di Milano, in data 29 novembre 1999, si è pronunciata su tale ricorso con sentenza n. 424/99, confermando l’ordine di ripristino integrale dello stato dei luoghi.
La Corte di Cassazione ha, nel 2001, integralmente confermato la sentenza di condanna e le condanne di ripristino dei luoghi.
La vicenda, pur in presenza di una decisione giudiziaria così netta, non è ancora giunta a conclusione.
Nel tempo sono stati attivati da parte del Sig. Luciano Mariani altri ricorsi che hanno creato una situazione di grande complessità e confusione.
Il Comune di Introbio, tanto per dare l’idea di questa situazione, ha speso, per i vari procedimenti che si sono succeduti dal 1999, circa € 130.000,00.= soltanto in spese legali.
Ritengo sia opportuno fare il punto della vicenda elencando almeno i principali passaggi che sono intervenuti nel tempo, prima e dopo le sentenze di cui ho detto:
§ il 17 settembre 1998 viene emessa ordinanza sindacale di demolizione (n. 31/98);
§ con sentenza del 20 febbraio 2001 (n. 3790/01) il T.A.R. Lombardia stabilisce che l’ordinanza di demolizione è stata legittimamente adottata;
§ il 30 marzo 2004 Luciano Mariani (in qualità di proprietario), la società Autotrasporti Mariani Elena e la società Autotrasporti Mariani Luciano S.r.l. (in qualità di comodatari) presentano 3 distinte istanze di condono sull’immobile (ogni istanza di condono è relativa ad una porzione dell’immobile);
§ l’8 febbraio 2005 il Responsabile dell’Ufficio tecnico dispone l’inammissibilità di tali domande di condono, sulla base del fatto che la sentenza penale della Corte di Appello del 1999 impedirebbe ogni sanatoria edilizia della struttura;
§ con sentenza del 6 luglio 2005 (n. 3243/05) il T.A.R. Lombardia ritiene illegittimo il provvedimento dell’Ufficio tecnico di inammissibilità dei condoni, in quanto le motivazioni indicate dal Responsabile non sono correlate alle domande degli interessati, e dispone l’obbligo per il Comune di esaminare nel merito le richieste di condono;
§ in data 13 giugno 2006 il Responsabile dell’Ufficio tecnico emette 3 provvedimenti con i quali le domande di condono vengono rigettate; gli interessati propongono 3 ricorsi al T.A.R. che risultano, ancora oggi, pendenti e non decisi;
§ nel frattempo, nell’ambito del processo di esecuzione penale del capo della sentenza di condanna alla messa in pristino, si è attivata la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano, la quale, ha chiesto all’ente di procedere dovendo, in caso di mancate risorse economiche, utilizzare la convenzione tra Ministero della Giustizia-Ministero della Difesa e Ministero dei Lavori Pubblici; infatti è stato attivato il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, il quale a sua volta, attiva il 1° Comando delle Forze di Difesa dell’Esercito; detti enti, con nota in data 27 novembre 2006, comunicano un parere positivo sull’attività di demolizione che “è stata giudicata fattibile”; inizia così l’attività a cura degli Enti statali finalizzata alla demolizione,  la cui direzione e controllo spetta alle decisioni del Provveditorato Interregionale OO.PP;
§ il 7 aprile 2007 il Prefetto di Lecco scrive al Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche (Ing. Ciro Napolitano) sollecitando la conclusione, in tempi ragionevoli, delle valutazioni dell’apposita Commissione tecnica regionale per le demolizioni;
§ l’8 aprile 2008 il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche (Ing. Ciro Napolitano) informa la Prefettura di Lecco, la Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano e il Comune della chiusura del procedimento da parte della Commissione tecnica regionale per le demolizioni, facendo presente, peraltro, che l’emanazione del relativo provvedimento esecutivo rimane sospesa in attesa di un parere dell’Avvocatura dello Stato, secondo la quale ci sarebbero dei dubbi sulla legittimità della procedura seguita, perché sarebbe necessario aspettare la decisione di merito sull’impugnazione del diniego di concessione dei condoni;
§ il 15 aprile 2008 l’allora Sindaco Sig. Eusebio Marconi scrive alla Procura della Repubblica, rilevando come la sospensione del procedimento ipotizzata dal Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche sia illegittima, perché il Provveditorato non avrebbe alcun potere di sospendere l’efficacia di una sentenza penale esecutiva; nella stessa nota il Sindaco chiede di valutare l’esistenza di eventuali responsabilità per danni in conseguenza di tale comportamento del Provveditorato;
§ il 19 maggio 2008 il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche (Ing. Ciro Napolitano) comunica che l’Avvocatura dello Stato non ha rilasciato il parere previsto perché si è dichiarata incompetente e rimanda la decisione sulla chiusura della procedura di demolizione all’Autorità Giudiziaria Penale;
§ il 22 maggio 2008 l’allora Sindaco Sig. Eusebio Marconi diffonde un comunicato stampa (inviato anche al Presidente della Repubblica, alla Corte dei Conti ed altri Enti) nel quale afferma, in modo molto chiaro e netto, che “Oggi assistiamo solo ai patimenti di chi, per onestà d’indole, vuole essere in regola, mentre i furbi sguazzano e prosperano indisturbati consapevoli di un’immunità tacita derivante dal concorso di vari fattori. Abbiamo un sistema legislativo impossibile da gestire, una miriade d’adempimenti da osservare, competenze frazionate al punto tale da non capire più chi fa che cosa e perché, pusillanimità di chi deve prendere le decisioni finali, incapacità – davanti a qualsiasi giudice – di tutelare le vittime e non i carnefici, sanzioni in qualche caso inadeguate, spesso sproporzionate e quasi sempre inapplicabili. Nel caso scuola d’Introbio, relativo all’interminabile e dispendiosa procedura di abbattimento di un capannone abusivo, dove è finito lo Stato di diritto? Finanche il legale del Comune ha abbandonato la pratica perché orribilmente disgustato da quanto accade”;
§ il 9 giugno 2008 l’allora Sindaco Sig. Eusebio Marconi scrive direttamente al Presidente della Repubblica esprimendo delusione e indignazione per la vicenda in esame;
§ il 24 giugno 2008 risponde il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, il quale fa presente che:
          la procedura esecutiva dell’ordine di demolizione non è ancora andata a buon fine solo per difficoltà burocratiche, problemi di spesa e, non ultimo “il comportamento defatigatorio e pretestuoso del condannato e della comproprietà dell’immobile”;
          in capo al Comune rimane in essere il potere di procedere autonomamente alla demolizione in via amministrativa (anzi, questa sarebbe la regola);
§ il 26 giugno 2008 l’allora Sindaco Sig. Eusebio Marconi risponde alla nota del Procuratore Generale, ribadendo lo sconforto e l’amarezza per l’evoluzione della vicenda e affermando che “Sentirsi dire che la competenza del Comune è concorrente ci sembra, mi scusi, poco rispettoso per l’attenzione che purtroppo abbiamo riservato alla pratica. Avremmo gradito ricevere un segnale di impegno nel portare a termine quello che la Legge impone ma, invece, assistiamo a una resa incondizionata nei confronti di un condannato”;
§ a gennaio 2009 il Comune di Introbio invia una formale diffida al Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche (Ing. Ciro Napolitano), al fine di convocare il Comitato regionale per l’esecuzione delle demolizioni di opere abusive entro 30 giorni; la diffida non porta ad alcun risultato concreto;
§ il 9 aprile 2009 il Comune emette un provvedimento amministrativo nei confronti del Sig. Luciano Mariani ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, con il quale, dando corso al procedimento amministrativo per la repressione degli abusi edili, dispone l’immissione in possesso del Comune stesso nelle aree dove sono sorti gli immobili realizzati abusivamente (provvedimento trascritto presso i registri Immobiliari in data 17 aprile 2009);
§ il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio del Comune è stato impugnato dal Sig. Luciano Mariani avanti al T.A.R. Lombardia e risulta ancora pendente.
§ il medesimo provvedimento di acquisizione delle aree, sulle quali il Comune farà ingresso per demolire a sue spese gli abusi, è stato oggetto di una causa di risarcimento danni promossa dalla Sig.ra Arrigoni Teresa – cointestataria delle aree acquisite – avanti il Tribunale di Lecco, dove la Sig.ra Arrigoni chiede i danni al Comune perché a suo dire non aveva diritto ad agire anche contro il 50% della sua proprietà; il processo è tuttora in corso.
Questo, a grandi linee, è il quadro della situazione ereditato nel 2009 dall’attuale Amministrazione.
Ad oggi, purtroppo, la pratica non ha ancora trovato la sua soluzione definitiva; questo vale anche per la conduzione del procedimento di esecuzione penale, che continua accanto a quelli amministrativo e civile.
Uno dei primi atti dell’attuale Amministrazione è stato l’approvazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 26 novembre 2009, con la quale si dispone:
§ di formulare atto di indirizzo, finalizzato alla verifica sul procedimento amministrativo sanzionatorio sinora seguito, onde accertare la sua efficacia e legittimità nei confronti di tutti i comproprietari del bene, evitando così per il futuro eventuali probabili inutili contenziosi;
§ di dare mandato al Sindaco ed ai competenti Responsabili degli Uffici di procurare valutazioni in tale senso, ivi compreso uno studio sulle possibilità alternative di definizione del procedimento mediante vendita e/o reimpiego dell’immobile abusivo con le aree circostanti per scopi pubblici, senza che si proceda a demolizione;
§ di riservarsi, con successivo provvedimento, le determinazioni relative alla destinazione e utilizzo dell’immobile, posteriormente all’approfondimento ed all’acquisizione dei pareri sulla legalità del procedimento amministrativo in corso.
Scopo di questo provvedimento è stato quello di evitare spese, costi e indennizzi ulteriori; tenuto conto anche dei tagli di questi anni alla finanza comunale, l’obbligo degli amministratori diviene, sempre più, quello di esser molto oculati nelle spese.
Alla luce dei molteplici ricorsi e contenziosi instaurati, onde evitare in futuro azioni risarcitorie milionarie, il riesame delle situazioni appariva opportuno e funzionale alla definizione delle vertenze.
La funzione e lo scopo di questa deliberazione possono ritenersi, ormai, esauriti, anche perché è mutato il quadro di riferimento (ormai la Sig.ra Arrigoni Teresa ha citato in giudizio il Comune e una delle società che ha presentato richiesta di condono, come si vedrà, è fallita).
Questa Amministrazione ha provveduto ad operare in tal senso e non può che prendere atto, della estrema complessità della situazione, con un intreccio caotico di procedimenti giudiziari in sede sia civile, sia penale, sia amministrativa – tuttora pendenti.
Al momento risultano ancora pendenti ben 6 procedimenti:
1.      T.A.R. Lombardia 1370/2006
Impugnazione da parte di Mariani Giovanna del diniego di realizzare un deposito ad uso logistica
2.      T.A.R. Lombardia 493/2007
Impugnazione da parte di Autotrasporti Mariani S.r.l. del diniego di condono edilizio
3.      T.A.R. Lombardia 494/2007
Impugnazione da parte di Mariani Luciano del diniego di condono edilizio
4.      T.A.R. Lombardia 495/2007
Impugnazione da parte di Autotrasporti Mariani Elena del diniego di condono edilizio
5.      T.A.R. Lombardia 1306/2009
Impugnazione da parte di Mariani Luciano del provvedimento con il quale il Comune ha acquisito al patrimonio comunale l’immobile
6.      TRIBUNALE CIVILE DI LECCO
Causa di risarcimento danni con cui la Sig.ra Arrigoni Teresa chiede di esser risarcita per il provvedimento con il quale il Comune ha acquisito al patrimonio comunale l’immobile, compreso il suo 50% di quota; la Sig.ra Arrigoni Teresa risulta comproprietaria al 50% del terreno di sedime su cui sono stati realizzati gli abusi, mentre il provvedimento sanzionatorio emesso sulla base del D.P.R. 380/01 e della Legge 47/85 è stato condotto contro il proprietario, ed autore (condannato) dell’abuso Sig. Mariani Luciano (proprietario dell’altro 50%).
Vorrei aggiungere anche che lo scorso anno il Sig. Luciano Mariani ha presentato una richiesta di riesame dei condoni del 2004.
Pur non essendo formalmente corretta questa richiesta (proveniente dalla sola persona fisica, mentre avrebbe dovuto essere presentata dai 3 richiedenti originari dei condoni: Luciano Mariani – in qualità di proprietario, la società Autotrasporti Mariani Elena e la società Autotrasporti Mariani Luciano S.r.l. – in qualità di comodatari), l’Ufficio tecnico ha comunque fornito una risposta, supportata da parere legale, dicendo che essa era improcedibile/inaccoglibile, poichè:
§ la richiesta di riesame, dal punto di vista formale, avrebbe dovuto essere presentata da tutti e 3 i soggetti che hanno proposto i condoni;
§ la Legge speciale sul condono edilizio è una Legge, appunto, “speciale”, valida una tantum, ed essa non contiene ipotesi di “revisione” o di nuovo procedimento di condono su decisioni di diniego già prese;
§ i dinieghi dei condoni sono stati impugnati avanti al T.A.R. e i giudizi sono ancora pendenti, e dovrebbe esser da quella sede che giungono al Comune eventuali nuovi ordini di provvedere (solo, ovviamente, se dovesse venire accolta la richiesta di annullamento).
Nell’ambito di queste verifiche è anche emerso, anche, come una delle società titolari della richiesta di condono (Autotrasporti Mariani Luciano S.r.l.) sia, nel frattempo, fallita; tutta la pratica relativa a tale società, compreso il giudizio aperto avanti al T.A.R. Lombardia, dovrebbe essere gestita dal curatore fallimentare che, però, nulla ha fatto in questa direzione.
Le contestazioni in essere hanno anche consigliato di adottare, da parte delle Giunta comunale, la deliberazione n. 81 del 20 ottobre 2011, con la quale, per evitare conseguenze sul procedimento di redazione del Piano di Governo del Territorio, è stato formulato atto di indirizzo al Responsabile del Servizio tecnico perché provveda a comunicare agli estensori del P.G.T. stesso di stralciare l’area interessata dalla regolamentazione urbanistica in attesa di definire le vicende giudiziarie in corso.
Questo quadro della situazione porta ad alcune considerazioni:
§ la sentenza della Corte di Appello del 1999 è molto chiara nelle indicazioni (ripristino integrale dello stato dei luoghi) ma l’Amministrazione comunale non può esimersi dal tenere conto anche dei procedimenti amministrativi e civili successivi, ancora aperti e pendenti;
§ per ovvie ragioni di cautela non è possibile, al momento, escludere la possibilità che uno di tali procedimenti aperti possa portare a decisioni in conflitto con quelle della Corte di Appello;
§ una simile possibilità porterebbe ad una sorta di “cortocircuito” giudiziario fra Giustizia penale, civile e amministrativa del quale il Comune non potrebbe essere ritenuto responsabile, ma del quale il Comune non dovrebbe neppure subire le eventuali conseguenze (per esempio cosa succederebbe in caso di demolizione fatta dal Comune e poi rimessa in discussione dai Giudizi civili o amministrativi? Il Comune potrebbe essere chiamato ad un eventuale risarcimento del danno? nulla permette di escludere, in teoria, queste possibilità);
Bisogna essere coscienti, peraltro, che la demolizione ha un costo non indifferente, stimabile in almeno € 100.000,00.=, che l’Amministrazione comunale non ha assolutamente a disposizione; pur in presenza della possibilità di recuperare dal Sig. Luciano Mariani questi costi, bisogna essere anche qui coscienti che le verifiche preliminari eseguite lasciano poche possibilità in questa direzione.
L’impegno di questa Amministrazione nei confronti della vicenda, allo stato delle cose che ho illustrato, è quello di:
§ organizzare, entro breve, un sopralluogo presso l’immobile per verificare la situazione attuale con la collaborazione di un tecnico strutturale, il quale dovrà indicare, cosa mai attestata finora, se le scelte costruttive consentono di intervenire per l’eventuale abbattimento senza interferire con l’altra struttura realizzata, in aderenza, in modo regolare, quantificando anche in modo corretto i costi da sostenere e individuando gli eventuali accorgimenti per la messa in sicurezza dell’immobile;
§ confermare la piena disponibilità dell’Ente nei confronti della Procura della Repubblica di Milano e del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche affinchè si proceda all’intervento di demolizione preferibilmente per il tramite del Comando delle Forze di Difesa dell’Esercito e degli enti statali, già incaricati dalla Procura della Repubblica Generale della Corte d’Appello di Milano.
 
 
 

 

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