E’ giunta in redazione una busta con all’interno una lettera già inviata alla polizia ecozoofila riguardante dei presunti maltrattamenti a danno di un cane che da anni vive a Prato San Pietro in un cortile. Chi ci ha inviato la segnalazione afferma che la situazione si protrae da molto tempo e le condizioni del povero animale peggiorano ogni giorno che passa. "Una povera anima", come viene definito, che subirebbe le incurie dei suoi proprietari tanto che l’intestatario della missiva ci ha raccontato di portare spesso cibo per alleviare un poco le sofferenze del cane.
SOTTO LA LETTERA GIUNTA IN REDAZIONE
Con la presente segnalo il maltrattamento di 2 cani nel comune in oggetto. Il maltrattamento consiste nell’incuria e carenza di cibo e acqua, nonchè delle necessarie cure veterinarie. Ho notato in questi due anni un notevole peggioramento nella salute del cane lupo, che vive in un cortiletto, con anche pezzi di eternit abbandonati vicino a lui. A stento si regge in piedi.
Dubito anche della salute del meticcio,sempre dello stesso proprietario,che vive segregato in cantina.
Mi auguro che possiate intervenire al più presto risolvendo la situazione, già segnalata più volte senza esito.
E’ passato un mese,e ancora non si è mosso nessuno. Il cane, ad oggi,è in uno stato pietoso, uno scheletro rivestito di pelle.
Ho fatto la segnalazione a numerosa enti: veterinari (loro non possono intervenire) ai carabinieri (non è il loro compito) alla associazione Zampa Amica, a Freccia 45 ed ora anche alla polizia ma non è cambiato niente.
Io vorrei solo che qualcuno potesse aiutare questa povera anima.
[lettera firmata]
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"Il maltrattamento di animali, in diritto penale, è il reato previsto dall’art. 544-ter del Codice Penale ai sensi del quale:
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
L’uccisione di animali, in diritto penale, è il reato previsto dall’art. 544-bis del Codice Penale ai sensi del quale: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni."
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NOTA
I proprietari (presunti) degli animali descritti nella lettera qui pubblicata ci hanno immediatamente contattato per smentire i fatti a loro addebitati. La redazione di VN cercherà di mettere in contatto i protagonisti della vicenda (padroni dei cani e autrice della denuncia), akl fine di chiarire una questione difficile da districare date le posizioni decisamente in contrasto tra le due parti. In particolare, i proprietari degli animali affermano che gli agenti della guardia zoofila venuti a fare il controllo non avrebbero avuto nulla da ridire sulle condizioni del cane.