Un articolo di VN aveva segnalato in anteprima questa vicenda, solo apparentemente curiosa, in realtà piuttosto grave: nel bel mezzo del momento forse più difficile per le casse dei Comuni – specie di quelli piccoli – due paesini che messi insieme non arrivano a mille abitanti si affrontano a colpi di consulenze legali per una storiaccia di terreni e concessioni. E adesso, una volta iniziata, la valanga non si può più arrestare, se è vero che in questi giorni al conferimento di un incarico a un avvocato (Grella per Moggio), inevitabilmente risponde Cassina col suo (Maggioni).
Il nuovo capitolo dà lo spunto per comprendere le ragioni (almeno quelle di una delle parti), grazie a una recente delibera della Giunta di Cassina Valsassina che in qualche modo ripercorre lo scontro con Moggio. Eccone i passaggi salienti:
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14 novembre 1997 con la quale il Comune di Cassina Valsassina costituiva, a favore del Comune di Moggio, un diritto di superficie per anni 99 (decorrenti dal 01.06.1998 e fino al 30.05.2097), al solo scopo di realizzare una nuova cabina per ripetitore Tv e di installazione di antenna per la ricezione segnale TV e posa di cavi elettrici.
Dato atto che conseguentemente veniva stipulato atto di costituzione di diritto reale di superficie in data 25 maggio 1998 Rep. 88/98 trascritto c/o la Conservatoria dei registri immobiliari di Lecco il 12 giugno 1998 n.8139 d’ordine e n. 5910 di registro.
Che il Comune di Moggio provvedeva nel 2001 e negli anni a seguire, a stipulare concessioni con gestori di telefonia mobile verso pagamento di un canone concessorio annuo in difformità a quanto autorizzato dal comune di Cassina Valsassina con la citata deliberazione Consiliare n. 30/1997 e senza richiedere la preventiva prescritta autorizzazione a questo Ente.
Che in forza degli atti sopra menzionati il Comune di Moggio riscuote da oltre 10 anni l’importo complessivo annuo di € 20.000,00 oltre IVA.
Che questo Comune, al momento del rilascio del diritto di superficie, non è stato edotto sul fatto che dall’installazione dell’impianto in argomento ne derivasse un vantaggio economico per Moggio; situazione che altrimenti avrebbe visto questo Ente, accordarsi direttamente con i gestori o in alternativa, non accordare al limitrofo Comune di Moggio, la gratuità della cessione dell’area in oggetto anche allo scopo di non incorrere in eventuale danno erariale.
Che nello spirito di collaborazione che ha sempre caratterizzato i rapporti tra i due Comuni, è intercorsa una corrispondenza con il citato Ente Comune di Moggio al fine di far riconoscere al comune di Cassina V. proprietario dell’area, una percentuale sui canoni incassati (seppure decurtati dai costi sostenuti).
Che da parte del Comune di Moggio non si è riscontrata alcuna volontà di definire bonariamente la questione, ritenendo che nulla fosse dovuto al Comune di Cassina Valsassina in conseguenza dell’installazione delle contestate antenne radiotelefoniche;
Che tale atteggiamento di ostilità ha indotto l’Amministrazione Comunale a rivolgersi alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecco, in primis, e al Difensore Civico della Provincia di Lecco, successivamente;
Che il Comune di Moggio, allo scopo di tutelare i propri interessi ha ritenuto avvalersi della consulenza e assistenza di un legale;
Che conseguentemente si reputa necessario, indispensabile e non più procrastinabile avvalersi della consulenza legale di uno Studio al fine di acquisire un parere pro-veritate;
Rilevato che presso l’Ente non risultano essere presenti strutture organizzative e/o professionalita’ interne in grado di svolgere l’attivita’ indicata nell’incarico;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l’art 31 bis e seguenti recanti la disciplina per il conferimento di incarichi esterni alla Pubblica Amministrazione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n 18 del 13.06.2013 con la quale si è provveduto alla approvazione del programma annuale degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 3 comma 56 della legge 244/2007 come modificato dall’art. 46 comma 2 del D.L. 122/2008 convertito in legge 133/2008;
Ritenuto sulla scorta di quanto deliberato dal C.C., dare indirizzo al Responsabile del servizio per il conferimento di incarico legale al fine dell’acquisizione del citato parere stragiudiziale pro-veritate in merito alla risoluzione delle problematiche connesse alla concessione dell’area al mappale 575/a 575/b e 575/e a favore del Comune di Moggio;
Osservato che:
· Il ricorso ad una figura professionale specializzata è necessario tenuto conto sia della complessa stratificazione normativa e della continua evoluzione giurisprudenziale in materia, sia degli atti finora adottati;
· È stata verificata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente in quanto non esiste un Ufficio legale, il Segretario Comunale in convenzione per 6 ore settimanali ed i funzionari Tecnico a comando per 6 ore settimanali) devono garantire l’ordinaria funzionalità dell’Ente in presenza di uno scarso organico
Ritenuto pertanto dover avvalersi della collaborazione di un esperto esterno di comprovata esperienza consultiva e giurisprudenziale tale da poter garantire la dovuta assistenza all’Ente;
Atteso che l’Amministrazione Comunale ha contattato all’uopo lo Studio Legale Coviello – Maggioni di Oggiono (LC), Via Lazzaretto n. 26/3, P.Iva 02732710138 – C.F. MGG NDR 75C19 G009X, che si è dichiarato disponibile all’assunzione dell’incarico di consulenza;
Ritenuto che il professionista gode della massima fiducia e stima della amministrazione;
Visto che con nota del 25.07.13, acquisita al n. 0002698 di protocollo comunale L’Avvocato Andrea Maggioni ha trasmesso relativo disciplinare d’incarico ammontante a €. 1.200,00 oltre oneri di legge ed Iva;
Visto il Regolamento Comunale per il funzionamento “Uffici e Servizi”;
Vista la Legge 241/90 con particolare riferimento all’articolo 1;
Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole del revisore dei conti Dott. Gianni Redaelli in data 26.07.13;
Visto che il Responsabile del Servizio interessato ha apposto visto recante la regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i. di cui al D.L. 174/2012;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1) di ribadire che le premesse e gli atti richiamati fanno parte integrante della presenta Deliberazione e si intendono qui interamente riportati;
2) di avvalersi della collaborazione/consulenza dell’Avv. Andrea Maggioni con studio legale in Oggiono (LC), Via Lazzaretto n. 26/3, P.Iva 02732710138 – C.F. MGG NDR 75C19 G009X, per l’esame delle problematiche connesse alla concessione in diritto di superficie dell’area di proprietà comunale al mappale 575/a 575/b e 575/e e l’acquisizione di un parere pro-veritate che possa suggerire il percorso da seguire al fine di evitare possibili contenziosi e/o rischi di danni erariali;
3) di prendere atto del disciplinare d’incarico trasmesso dall’Avvocato Andrea Maggioni di oggione con nota del 25.07.13, acquisita al n. 0002698 di protocollo comunale ammontante a €. 1.200,00 oltre oneri di legge ed Iva e di incaricare il responsabile del servizio tecnico all’assunzione del relativo impegno di spesa e di tutti gli adempimenti conseguenti l’adozione del presente atto, nei limiti dell’importo storicizzato nell’anno 2012, pari a € 6.000,00;
4) di dichiarare con separata votazione unanime favorevole l’immediata eseguibilita’ del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/00.