ROMA – “Il comunicato delle Guide Alpine sulla presunta esclusività nell’accompagnamento escursionistico è colmo di errori grossolani e falsità. Clamorosa occasione di dialogo sprecata da una livorosa difesa corporativistica di superati recinti immaginari, che fa compiere alla categoria un balzo all’indietro di decenni, danneggiando prima di tutto il turismo in natura”.
Durissima la risposta dell’Aigae – Associazione italiana guide ambientali escursionistiche – alla presa di posizione del Conagai – Collegio nazionale guide alpine – sull’esclusività del servizio di accompagnamento in montagna.
“Siamo ormai abituati a non ricevere risposte e sappiamo già che dovremo farlo noi, pubblicamente – continua il documento -, facendo informazione su tanti aspetti che da troppo tempo sono stati manipolati e mistificati. Il turismo escursionistico-ambientale in Italia ha bisogno di trasparenza e chiarezza, ma soprattutto di fare un salto in avanti enorme rispetto alla retrograda mentalità degli steccati, degli orticelli e dei vecchi privilegi corporativistici”.
Ne riportiamo di seguito alcuni passaggi:
Apprendiamo con sorpresa e stupore di un comunicato del Conagai (Collegio Nazionale Guide Alpine) che non esitiamo a definire “fantascientifico” in quanto traboccante di fantasiose considerazioni. A pochi giorni fra l’altro da un incontro previsto per proseguire con loro il tavolo di confronto, istituito per individuare modalità e presupposti per una convergenza tra i nostri due bacini professionali, come previsto dalla lettera comune d’intenti del 22 settembre 2015. Accordo dove le due associazioni, a fronte del reciproco riconoscimento, si impegnavano “a non intraprendere iniziative anche di carattere legale l’una nei confronti dell’altra nonché nei confronti dei singoli associati per tutta la durata dei lavori e anzi a condividere iniziative di carattere legislativo”.
Intesa e lavoro congiunto, che ci vedevano in attesa di risposte alle nostre diverse costruttive proposte, che con tutta evidenza vengono interrotti unilateralmente, assumendosene a questo punto le responsabilità politiche di fronte non tanto ai propri soci ma a tutti gli interlocutori pubblici e privati che da anni invitavano i professionisti dell’accompagnamento a fare ordine e collaborare per il bene del mercato turistico collegato all’escursionismo.
Un’inutile pugnalata alle spalle che non capiamo a chi giovi, se non a un’infantile popolarità nel lasciar credere ai propri associati che siano veri gli steccati protezionistici promessi in anni di costosissimi corsi di formazione, fra l’altro con la validità legale messa in discussione dalla sentenza di Corte Costituzionale 372 del 1989.
[Consulta qui la lunga e dettagliata risposta dell’Aigae]
FALSITÀ, ORRORI ED ERRORI DEL COMUNICATO STAMPA CONAGAI
1) ”La legge parla chiaro e i tribunali lo confermano: gli unici professionisti abilitati all’accompagnamento escursionistico in montagna sono formati dalla Guide Alpine”.
FALSO. Quali sarebbero questi tribunali che lo affermano? E dove lo avrebbero confermato? Non esiste una sola sentenza! Al contrario abbiamo invece sentenze vere e proprie di tribunali a favore delle Guide Ambientali Escursionistiche che dicono esattamente il contrario. E che alleghiamo e siamo pronti a fornire come prova della veridicità di quanto affermiamo.
2) “La legge italiana 6/89 stabilisce inequivocabilmente che l’accompagnamento su terreno montano è esclusiva prerogativa delle Guide Alpine e delle figure formate all’interno del Collegio, con formazione quindi e competenze garantite dagli standard internazionali”
FALSO. La legge 6/89 non cita mai la parola “esclusiva” ne’ tantomeno gli “standard internazionali”. Al contrario, il Conagai volutamente ignora che la sentenza n. 372 inappellabile di CORTE COSTITUZIONALE del 6 luglio 1989, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’artt. 7, commi 2-3-6 e 7 e dell’art. 22, commi 5 e 7 della L. 6/89 che ponevano le modalità di effettuazione dei corsi ed esami per Guida Alpina e AMM. Ebbene, mentre per le Guide Alpine il vuoto legislativo è stato colmato dall’art. 23 della legge 81 dell’8 marzo 1991, per gli AMM ciò non è mai avvenuto. Allo stato, quindi, non esistono le norme statali di riferimento, da riprodurre nelle leggi regionali, per dettare le regole dei corsi di formazione e degli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di AMM.
3) “Successivamente una nota inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad AIGAE ha invitato l’Associazione a precisare l’ambito di svolgimento dell’attività dei suoi iscritti, in modo da evitare sovrapposizioni con la disciplina della professione contenuta nella legge 6 del 1989. La nota metteva in evidenza le criticità legislative relative alla loro professione e tornava a sottolineare la necessità di risolvere il conflitto scaturito dalla coesistenza di diverse leggi che disciplinano il settore.”
FALSO. La nota del Ministero non dice nulla di tutto questo (anche qui… basta leggerla) come già specificato poco sopra al punto 1 del paragrafo “CHI HA DISATTESO I PATTI” sulla questione Abruzzo.
4) “La Corte Costituzionale ha confermato un ambito esclusivo di esercizio della professione nelle aree maggiormente caratterizzate dalle bellezze ma anche dai pericoli della montagna, continuando a prevedere per tali aree la competenza esclusiva degli iscritti all’albo delle Guide e degli Accompagnatori, senza possibilità per le rimanenti professioni dell’outdoor di sovrapporsi con le rispettive attività.” E inoltre “le proteste di AIGAE si rivelano ingiustificate, mendaci e queste sì anacronistiche, a fronte anche dell’intervento della Corte Costituzionale”.
FALSO E INCREDIBILE. Stranissimo infatti che questa sentenza venga citata proprio dalle Guide Alpine che, anzi, di solito ne negano l’esistenza. A tal riguardo, l’unica sentenza inappellabile di Corte Costituzionale è infatti la 459/2005 che non dice affatto quanto dichiarato dal Conagai ma esattamente il contrario! Infatti nella sentenza si cita la “guida-ambientale escursionistica”, come “figura comunque avente un profilo professionale alquanto differenziato dall’Accompagnatore di Media Montagna”.
OLTRE A UN ALTRO PASSAGGIO IMPORTANTISSIMO: “Ciò che distingue effettivamente tale figura professionale (guida alpina) è, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 6 del 1989, non già una generica attività di accompagnamento in aree montane (la cui esatta definizione, per di più, aprirebbe complessi problemi a seguito della intervenuta soppressione del criterio altimetrico in conseguenza della abrogazione dell’art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante “Nuove norme per lo sviluppo della montagna”, nonché dell’art. 1 della legge 27 luglio 1952, n. 991, recante “Provvedimenti in favore dei territori montani”), bensì l’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti «l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche» (come si esprime testualmente l’art. 2, comma 2, della legge n. 6 del 1989) o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose e cioè «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi» (come si esprime l’art. 21, comma 2, della medesima legge).”
Basta saper leggere con calma, minima onestà intellettuale e capacità di comprensione la sentenza.
5) “(…) il parere del tribunale di Torino che ha dato torto alle Guide Ambientali Escursionistiche” e “Ne è conferma quanto avvenuto solo poche settimane fa in Piemonte, dove il tribunale del Tar ha dato torto ad AIGAE che si era espressa contro la legge regionale che istituiva l’Accompagnatore di Media Montagna”
FALSO. Il TAR Piemonte a febbraio 2016 non ha dato torto all’AIGAE, bensì semplicemente non ne ha accolto il ricorso per un errore procedurale. Per dare torto ci vuole che sia scritto in una sentenza, che non c’è stata!
6) “La nuova legge che istituisce la figura dell’Accompagnatore di Media Montagna della Regione Sicilia non solo è dovuta ma è sicuramente anche legittima”.
ORRORE. A parte che sarebbe interessante capire perchè “è dovuta”. Ma se si vuole che sia legittima deve ad esempio istituire la figura corretta e non chiamarsi come è stato fatto “Guida di Media Montagna”, figura fantasiosa non contemplata dalla L.6/89 e di cui sono oltretutto ancora vaghi ambiti e regolamenti.
7) “In merito alle limitazioni per l’esercizio della professione degli AMM, non può accettarsi ciò che le Guide Ambientali Escursionistiche sostengono quando dicono che si tratta di una professione molto limitata. Non esistono infatti limiti altitudinali, e l’esercizio della professione può essere consentito ricorrendone le condizioni in tutto il territorio italiano.”
ERRORE. I limiti altitudinali sono verso il basso, poiché è il nome stesso a rendere ridicolo l’Accompagnatore di Media Montagna in pianura, sulle dune o in collina, essendo impossibile stabilire i confini della montagna a causa della soppressione del criterio altimetrico (vedi sentenza Corte Costituzionale sopra citata) e ancora meno cosa sia la media montagna. Ma soprattutto l’esercizio della professione di AMM, per essere consentito in tutto il territorio italiano e cioè al di fuori dei collegi regionali di cui fanno parte, necessita il rispetto di quanto previsto dalla stessa legge 6/89 art.22 e non è così facile come si vuol far credere. Di fatto gli AMM sono vincolati ad operare nelle regioni in cui sono iscritti ai relativi Collegi, difficilmente più di uno. Mentre le GAE, essendo liberi professionisti ai sensi della L.4/2013 non hanno limiti regionali ne’ tantomeno nazionali, ricadendo fra l’altro a pieno titolo nelle normative europee sulla libera circolazione delle professioni.
8) Sull’accordo CONAGAI – AIGAE: “La lettera chiarisce inequivocabilmente che le Guide AIGAE che volessero operare in montagna debbano rientrare nel Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane, ovvero uniformarsi agli standard della figura professionale degli Accompagnatori di Media Montagna, tramite apposite modalità di verifica delle competenze.”
FALSO. La lettera d’intenti era stata sottoscritta per cercare di trovare insieme una strada comune per armonizzare le professioni di accompagnamento (basta leggere la lettera allegata per capire che è così). L’unica proposta in tal senso è stata presentata da AIGAE a CONAGAI il 18/12/2015 e alla stessa non è seguita mai -neanche a dirlo- nessuna risposta ne’ controproposta.
9) “La chiarificazione del quadro generale delle professioni che operano in ambito escursionistico infatti, in particolare in montagna, era stata voluta dal CoNaGAI così come dal Ministero che a tale scopo inviava la lettera ad AIGAE, ai fini della sicurezza e della garanzia della qualità del servizio offerto agli utenti finali.”
FALSO. Il Ministero non ha mai richiesto nulla in tal senso. Nell’accordo fra l’altro non si parla di chiarificazione ma di armonizzazione, che apparentemente era voluta sia da AIGAE che da CONAGAI (fino al cambio evidente di obiettivi che evidenzia il loro “comunicato degli steccati”).
10) (le proteste di AIGAE ai tentativi di leggi regionali sugli AMM) hanno anche la grave responsabilità di confondere il quadro in merito alle figure professionali di riferimento per l’accompagnamento in montagna, arrecando un danno prima di tutto agli utenti finali.
È VERO ESATTAMENTE IL CONTRARIO, noi cerchiamo di fare chiarezza e ci teniamo a far capire che l’accompagnamento in natura non è solo montagna e che il mercato richiede da tempo figure molto più complete e poliedriche.
11) “Infine il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane ci tiene a rassicurare le Guide Ambientali Escursionistiche che operano in montagna che saranno in tutti i modi favoriti i processi di confluenza all’interno di CoNaGAI al fine non solo di preservare la continuazione del loro lavoro, ma anzi di poterlo esercitare nel rispetto delle leggi attuali.” E anche “’invito ad AIGAE è quello di smettere di perseguire una strada di scontro e di agevolare invece i propri soci che operano in montagna alla confluenza nel CoNaGAI e quindi nella legalità.”
ORRORE ED ERRORE. Che il CONAGAI faccia sonni tranquilli. Noi non vogliamo ne’ entrare nel loro Collegio ne’ diventare Accompagnatori di Media Montagna, poiché siamo altro (sempre per citare letteralmente la Corte Costituzionale che sancisce in modo inappellabile la piena legalità delle GAE). Le leggi le rispettiamo sempre e comunque. A questo proposito, visto che lo abbiamo già fatto con il Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo ovviamente senza ricevere risposta, invitiamo a controllare meglio l’operato degli iscritti: AMM che accompagnano su neve, che operano al di fuori dei territori dei Collegi di appartenenza, che propongono pacchetti turistici senza licenza, ecc…
La L. 6/89 art. 14 lettera b) infatti dice testualmente che è compito del Collegio regionale delle Guide Alpine “vigilare sull’osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale”.
Pronti a rispondere pubblicamente, anche della mancata vigilanza obbligatoria, per ogni caso che solleveremo chiedendo gli opportuni interventi di legge e dandone ampia diffusione a mezzo stampa?