PREMANA: CENTRALE SUL FRAINA, IL TAR BOCCIA IL RICORSO DEGLI ALPIGIANI



Proteste in Comune (2016)

PREMANA – Sentenza “di impatto” in queste ore, che da Milano impatta direttamente su Premana e i suoi dintorni. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia si è pronunciato infatti proprio negli ultimi giorni sul ricorso proposto dalla associazione Compagnia Alpe Rasga contro il Comune di Premana per l’annullamento della delibera del consiglio comunale n. 7 del 9 marzo 2018 intitolata “Energia Futuro srl – cessione aree e costituzione di servitù – provvedimenti“.

Questione sulla quale gli alpigiani della Rasga hanno cercato di portare le loro ragioni, opponendosi alla deliberazione che disponeva il prosieguo del procedimento per la costruzione di una centrale per la produzione di energia elettrica.
Sul tema era caduta la precedente giunta guidata da Nicola Fazzini, “implosa” in una drammatica serata di tre anni fa quando centinaia di persone affollarono il municipio “spingendo” quasi fisicamente la maggioranza di allora fino a farla crollare proprio sul tema dello sgravio per la centrale.

L’intervento, con le relative opere di presa, condotte forzate e centrale di produzione, porterebbe al prosciugamento delle acque nell’alveo del torrente Fraina, il cui corso attraversa il territorio e i terreni gravati da uso civico, curati e manutenuti dagli alpigiani che da secoli ne godono i diritti di usufrutto. L’azione di rivendica è stata avanzata quindi per sottolineare il diritto di partecipare alla decisione su quanto succede nel territorio da loro accudito, ma sempre negato dall’amministrazione comunale.

I giudici della Quarta sezione del TAR lombardo hanno dichiarato inammissibile il ricorso principale e irricevibile il ricorso per motivi aggiunti. Tra le argomentazioni della sentenza 1591/2019, che hanno determinato la decisione, c’è un passaggio centrale che spiega come “… solamente laddove l’atto amministrativo produca una lesione immediata e diretta alla sfera giuridica del ricorrente, questi ha interesse a promuovere azione di annullamento … Ora dalla lettura della deliberazione di Consiglio comunale n. 7/2018 emerge che nessun sgravio di usi civici è stato disposto con l’atto qui impugnato, essendosi il Comune limitato a chiedere alla Regione di provvedere in tal senso. Va da sé che solo se e in quanto intervenisse il provvedimento regionale di sgravio, si concretizzerebbe quella lesione di cui i ricorrenti si dolgono ora del tutto prematuramente“. E dunque “… Il prospettato nocumento allo stato è futuro e incerto, con la conseguenza che difetta una delle condizioni dell’azione, non avendo i ricorrenti alcun interesse a ottenere l’annullamento di un atto che al momento non li lede…“.

Da sottolineare poi che non si sono costituiti in giudizio Provincia di Lecco, Regione Lombardia, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e in generale gli enti amministrativi coinvolti con atti emessi nel procedimento di rilascio della concessione di prelievo delle acque e di quelli accessori. Il TAR ha altresì condannato l’associazione Compagnia Alpe Rasga a rifondere alle controparti le spese di giudizio, che liquida per ciascuna in 3.000 euro oltre ad accessori di legge.

Questa pronuncia porterà inevitabilmente ad una accelerazione nell’iter conclusivo per la definizione delle autorizzazioni, e in prospettiva ci si potrà aspettare che quanto prima una nuova centrale idroelettrica si materializzerà sul torrente incontaminato della val Fraina.

G. L.

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