LECCO – Sospeso a ridosso dello Stato d’Emergenza dovuto dalla pandemia, ora torna l’obbligo per i detentori di armi di possedere il certificato medico che ne attesti i requisiti psico-fisici. Con una nota la Prefettura rende note procedure e rischi in caso di mancata presentazione del documento.
L’art. 3, comma 1, lett. d, n. 2 del D. Lgs. 104/2018 ha riscritto il quarto comma dell’art. 38 TULPS, prevedendo che i detentori di armi privi di qualunque titolo autorizzatorio (cd. “meri detentori”) sono tenuti a produrre, con cadenza quinquennale, all’ufficio di pubblica sicurezza, un certificato medico legale che attesti il possesso dei prescritti requisiti psico-fisici.
In particolare, l’art. 14, comma 3, del citato decreto, ha previsto che la “prima presentazione” del certificato medico debba avvenire entro la data del 14 settembre 2019. Tale tempistica è venuta a cadere a ridosso dell’inizio della dichiarazione dello stato di emergenza, che è cessato lo scorso 30 giugno.
Nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta questa mattina dal prefetto di Lecco Sergio Pomponio, sono state condivise le modalità di verifica dello stato di attuazione dell’art. 38 TULPS e, quindi, quelle di diffida e ritiro delle armi.
I detentori che non abbiano ancora prodotto tale certificazione, sono tenuti a farlo tempestivamente, rivolgendosi all’ufficio PASI della Questura, se residenti a Lecco, e presso i Comandi territoriali dell’Arma dei Carabinieri, se residenti nel resto della provincia.
Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate.
La disposizione non si applica ai soggetti abilitati a portare le armi sulla base di disposizioni di legge.