DIRITTI DEI PASSEGGERI AEREI: QUANDO SI HA DIRITTO AD UN RISARCIMENTO DANNI



Gli aeroporti lombardi hanno registrato nello scorso anno una crescita galoppante del traffico, sfiorando i 34 milioni di passeggeri. A guidare la crescita generale è stato l’Aeroporto di Malpensa, con una crescita dell’11%.

Il livello di soddisfazione dei passeggeri è soddisfacente, per quanto i dati dimostrano che sia cresciuta anche, seppur non in maniera proporzionale, la casistica di problemi legati a cancellazioni, ritardi, overbooking e smarrimento bagagli.

Gli inconvenienti legati alle compagnie aeree, soprattutto in scali ad alto traffico, sono in realtà abbastanza comuni. Meno comune è la consapevolezza da parte del passeggero di essere titolari di diritti a rimborsi e risarcimenti danni.

In Europa, il documento di riferimento in merito ai diritti dei passeggeri è il regolamento CE 261/2004 che stabilisce i doveri delle compagnie e diritti dei suoi clienti in caso di ritardi, cancellazioni, overbooking, smarrimenti.
Su scala internazionale la Convenzione di Montreal estende alcuni diritti anche al di fuori dei paesi UE.

Secondo una ricerca di AirHelp, compagnia specializzata nel supporto legale, solo il 13% dei viaggiatori sa di avere il diritto di risarcimento e compensazione nelle più comuni casistiche di inconveniente con le compagnie aeree.

Cerchiamo di conoscere in quali casi un passeggero ha diritto al risarcimento danni aereo con AirHelp e come può richiederlo e ottenerlo.

Volo in ritardo: quando avere il rimborso e quando il risarcimento danni?

Per i ritardi superiori alle tre ore, secondo la normativa CE 261 del 2004, il passeggero ha diritto ad un risarcimento danni calcolato su base forfettaria e chilometrica, che va dai 200 ai 600 euro proporzionalmente alla lunghezza della tratta e del ritardo accumulato.
Per i ritardi superiori alle 5 ore tutti i passeggeri aerei europei hanno diritto al totale rimborso del biglietto e ad un volo alternativo, oltre che ad una compensazione economica proporzionata in maniera identica ai ritardi di tre ore.

Ciò, purtroppo per il passeggero, non si applica in caso di cause indipendenti dalla responsabilità della compagnia, come rischio terrorismo o sanitario o calamità naturali.

E per il ritardo inferiore alle tre ore?
In pochi sanno che anche in questo caso è possibile avere un risarcimento, previa possibilità di dimostrare di aver effettivamente subito dei danni e delle perdite (se hai perso un colloquio di lavoro e puoi dimostrarlo nonché quantificare la perdita, sei hai perso una prenotazione in hotel, se hai perso qualunque cosa della quale si possa legalmente calcolare il valore economico). Questo, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Montreal che determina gli oneri e diritti risarcitori in tutto il mondo, per i ritardi inferiore alle tre ore.

Volo cancellato. In quali casi chiedere un indennizzo.

I casi in cui è possibile chiedere ed automaticamente ottenere un risarcimento pecuniario in caso di volo cancellato sono quando la compagnia non comunichi tale cancellazione, tramite i suoi canali ufficiali, entro 14 giorni dalla partenza.

Anche in questo caso il calcolo è deciso su base forfettaria in base alla percorrenza:

  • Risarcimento di € 250 per tutte le tratte aeree intracomunitarie inferiori o pari a 1500 Km.

  • Risarcimento di € 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 Km e per tutte le altre tratte internazionali comprese tra 1500 e 3500 Km.

  • Risarcimento € 600 per le tratte aeree internazionali superiori a 3500 Km.

Al di fuori dell’UE vale la Convenzione di Montreal la quale stabilisce che per ottenere il risarcimento bisogna, come nel caso del ritardo, dimostrare i danni subiti. La buona notizia è che tale dimostrazione e un buon supporto legale possono comportare risarcimenti anche molto superiori a 600 euro.

La documentazione è importante anche nei casi in cui sia il passeggero a dover rinunciare ad un volo. Infatti, se la rinuncia dipende da cause di forza maggiore, il passeggero ha diritto al rimborso totale del biglietto.

Il risarcimento per il negato imbarco

Se capita di vedersi negato un imbarco a causa di un overbooking, cioè quando la compagnia vende, a causa di calcoli errati, più biglietti di quanti non ne possa contenere il volo, il passeggero può richiedere un risarcimento danni commisurato alla tratta da percorrere.
La proporzione forfettaria è la stessa del ritardo e della cancellazione, cioè basata sulla distanza da percorrere, secondo il già citato principio proporzionale di 250-400-600 euro.

Una caratteristica di questo tipo di rimborso: si può chiedere e si deve ottenere direttamente in aeroporto!



Problemi con i bagagli: quando chiedere rimborso e quando risarcimento?

Ovviamente, anche un danno al bagaglio o un problema con il recupero e reso dello stesso è soggetto a onere risarcitorio pecuniario o al rimborso.

L’onore risarcitorio tuttavia sopraggiunge solo quando la compagnia smarrisce il bagaglio (cioè, se non lo rende entro 21 giorni dall’arrivo a destinazione) e ne si possa documentare il contenuto attraverso foto o video.

Invece se il bagaglio è stato danneggiato negli spostamenti successivi all’imbarco in stiva, la compagnia deve solo rimborsare la riparazione o pagarne la sostituzione.

Sempre la compagnia deve rimborsare gli acquisti necessari al passeggero e documentati da scontrini in caso di ritardo (inferiore a 21 giorni) nella riconsegna del bagaglio.

I "SONDAGGI" DI VALSASSINANEWS

OGNI VOLTA CHE PIOVE, SI CONTANO NUOVI DANNI....

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