MOVIDA “MASCHERATA”, IL MINISTRO ORDINA L’OBBLIGO DI COPRIRSI IL VOLTO TRA LE 18 E LE 6 DEL MATTINO



ROMA – Stretta del Ministero della Salute sulla movida e sulle abitudini giovanili, arriva l’ordinanza che obbliga a indossare la mascherina dalle 18 alle 6, anche all’aperto, “in determinate aree soggette a rischio di assembramento anche di natura occasionale”.

Da domani,  17 agosto, sono sospese attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all’aperto che al chiuso.

Il provvedimento conferma le misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 e chiede maggiore responsabilità al ‘popolo della notte’.

A incidere in simile vincolo sicuramente la recrudescenza dei contagi negli ultimi due giorni e il fatto che nelle terapie intensive  stanno entrando anche i giovanissimi, i ventenni.

Magari dal Covid19 ci si può salvare, quello che ancora non si può sapere sono le conseguenze a lungo termine delle cicatrici lasciate dalla terribile malattia

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IL TESTO ORIGINALE:

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)

1.Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

2. Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.

Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

16 agosto 2020

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