QUAL È IL GIUSTO PREAVVISO PER LA DISDETTA DI UN CONTRATTO DI AFFITTO?



L’impatto della recente pandemia di coronavirus ha rivoluzionato le abitudini quotidiane di un gran numero di persone. Costretti a lavorare da casa o a cambiare mestiere, sono in tanti a prendere in considerazione un cambio di residenza. L’esigenza, nella maggioranza dei casi, è quella di trovare un’abitazione più spaziosa, magari con un terrazzo, un giardino o una stanza da adibire a studio.

Chi lascia una casa o un appartamento in affitto deve procedere per tempo con la disdetta del contratto di locazione. Tale disdetta deve essere inoltrata con un preavviso di almeno 6 mesi, pena il pagamento delle eventuali penali concordate al momento della stipula del contratto. Ma qual è il modo più corretto di calcolare l’esatto preavviso per lasciare la casa senza il rischio di incappare in una penale?

I sei mesi di preavviso si calcolano a partire dalla data dell’effettiva consegna della richiesta al locatore e non a partire dalla data di spedizione della lettera. In poche parole, se l’intenzione è quella di lasciare la casa a luglio, la domanda di recesso dovrà essere inviata prima di febbraio, perché si deve tenere conto del fatto che potrebbe passare un po’ di tempo tra il momento della spedizione e quello dell’effettiva consegna al destinatario.

Come si legge nella guida di Ufficio Postale alla disdetta del contratto di affitto, la domanda di recesso deve essere inviata dall’inquilino al proprietario dell’immobile tramite posta elettronica certificate o tramite raccomandata A/R (con ricevuta di ritorno). Alla richiesta di disdetta, che recherà i dati anagrafici del locatario e i dati relativi alla locazione, si dovranno allegare le motivazioni della richiesta (di natura professionale o personale) e i tempi d’attesa previsti per l’effettivo abbandono della casa o dell’appartamento.

Terminato l’iter che porta alla cessazione del contratto, inoltre, sarà necessario inoltrare il recesso anche all’Agenzia delle Entrate, che ha il compito di registrare la disdetta secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Si ricorda che in caso di mancata disdetta, i contratti di affitto degli immobili a uso abitativo si rinnovano automaticamente una volta giunti alla loro naturale scadenza. Il rinnovo, in genere, seguirà la formula concordata in precedenza (locazione libera 4+4 o a canone concordato 3+2).

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