BARZIO – Anche il legale della Cooperativa “Il Falco” interviene in merito alla conclusione della vicenda giudiziaria attorno agli alpeggi ai Piani di Bobbio, affidati dal Comune di Barzio alla società con sede a Camerata Nuova (Roma) per l’attività di pascolo dei soci Silvia Regazzoni e Fabrizio Pomi.
Al termine del dibattimento si sono espressi, in qualità di magistrati, Ersilio Secchi, storico presidente del Tribunale di Lecco, i giudici Mirco Lombardi e Alessandro Colnaghi, e gli esperti Adriano Agostoni, geometra di Pasturo, e Giacomo Camozzini, barziese, ex dirigente della Comunità Montana Valsassina.
Ecco dunque in forma integrale la nota dell’avvocato Francesco Colapaoli del foro di Rieti.
Scrivo la presente quale difensore della Società Cooperativa Il Falco, avendo appreso che la Vostra testata giornalistica si è occupata della vicenda riguardante l’assegnazione dei terreni sul territorio del Comune di Barzio denominati “Piani di Bobbio”.
Informo che proprio ieri sono state depositate le motivazioni della sentenza emessa nell’ambito del giudizio n. 848/2021 da parte del Collegio Agrario del Tribunale di Lecco che, come è già noto, ha rigettato il ricorso proposto dall’Azienda Agricola Milani nei confronti della Società Cooperativa Agricola Il Falco da me assistita, con dispositivo emesso all’udienza dello scorso 25 gennaio.
Esprimo soddisfazione per il risultato conseguito perché le suddette motivazioni, come affermato nei nostri scritti difensivi, attestano inequivocabilmente che la Società Cooperativa da me assistita ha correttamente e legittimamente esercitato il diritto di prelazione nell’ambito di una regolare procedura ad evidenza pubblica alla quale parimenti legittimamente la Cooperativa non ha partecipato quale affittuario uscente, il tutto non risultando violata alcuna disposizione a tutela della concorrenza, come graniticamente affermato dal Tribunale, mentre l’esercizio del diritto è avvenuto nel rispetto dei termini, ha affermato il Tribunale, chiaramente dilatati a causa dei contenziosi avviati dall’Azienda agricola Milani.
Infatti, questa sentenza, è stata emessa in pendenza di un secondo giudizio agrario per il quale il Milani subito dopo la pubblicazione del dispositivo ha poi rinunciato all’azione. Preciso che tale rinuncia costituisce una ulteriore riprova della correttezza dell’operato della Società Cooperativa nell’ambito della procedura indetta dal Comune di Barzio, perché la rinuncia all’azione giuridicamente rappresenta un provvedimento di rigetto nel merito che infatti non ha bisogno di accettazione da parte dei soggetti coinvolti. Tale rinuncia rappresenta l’ultimo capitolo di una annosa questione della quale era già stato investito il TAR Lombardia per ben due volte, il quale ha dichiarato in entrambi i casi il difetto di giurisdizione.
Il Presidente della Cooperativa sig.ra Emanuela Gazzera dichiara mio tramite: “sono soddisfatta per l’obiettivo raggiunto di poter proseguire, tramite i nostri soci Silvia Regazzoni e Fabrizio Pomi, nell’attività di pascolo iniziata nel 2015 e da loro portata avanti sempre nel rispetto delle prescrizioni del contratto e con la massima professionalità e dedizione”.
Ringraziando anticipatamente per l’attenzione, porgo cordiali saluti.
Avv. Francesco Colapaoli
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