OGGETTO: STRADA VAL BIANDINO – COMUNICAZIONI
Illustra il Sindaco.
Con la presente relazione è mia intenzione di cercare di fare il punto della situazione inerente la strada Introbio – Val Biandino che, purtroppo, ancora dopo molti anni, continua a creare difficoltà e incomprensioni; trattandosi di questioni in gran parte di carattere tecnico – giuridico, non semplici, cercherò di essere il più possibile chiaro e comprensibile per tutti.
Ritengo inevitabile una premessa introduttiva, ricostruendo, almeno nei suoi punti salienti, la vicenda complessiva; vista la mole di materiale esistente questa premessa sarà necessariamente molto ampia.
La prima questione concerne già il momento iniziale dal quale iniziare questa ricostruzione.
A tale proposito credo sia opportuno, anche dal punto di vista storico – istituzionale, fare riferimento a 2 atti del Podestà di Introbio emessi nel 1932.
Il primo porta la data 3 luglio 1932, e stabilisce che:
“Vista la necessità di migliorare la strada di Val Biandino che adduce ai pascoli del Comune di Introbio e del Comune di Primaluna ed a grandi pascoli di proprietà di privati ai quali accedono migliaia di bovine,
visto che a motivo della presenza di capanne alpine site nei dintorni di Biandino e della bellezza naturale del luogo detta strada e molto frequentata,(…)
aderendo al desiderio più volte espresso dai maggiori interessati (…)
dichiara che la strada di Biandino è soggetta ad uso pubblico”.
Il secondo atto porta la data del 23 settembre 1932 e con esso si approva definitivamente, dopo le pubblicazioni previste dalla Legge, lo statuto del Consorzio per gli utenti della strada dalla località Montespino fino alla Bocca di Biandino.
Alla fine degli anni ’50, in parallelo con quanto in corso in altri Comuni della Valsassina (Barzio, Margno, Casargo, Moggio), viene elaborato un progetto di sviluppo turistico – residenziale della Valle di Biandino, in base al quale sarebbe dovuto sorgere un nuovo comprensorio con piste da sci, diversi alberghi e ville private, il tutto collegato a Introbio da una funivia e da un strada carrozzabile.
Per la realizzazione dell’iniziativa viene costituita da investitori privati una apposita società, denominata Valsassina Funivie S.p.a., che, in un primo momento, dette avvio alle attività di costruzione della funivia.
La posizione del Comune di Introbio nei riguardi di questo sviluppo della Val Biandino è ben espressa nella deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 9 febbraio 1961, con la quale viene approvato, all’unanimità, un ordine del giorno secondo il quale l’Amministrazione comunale auspica una pronta realizzazione della funivia “in considerazione degli enormi vantaggi che tale collegamento porterà a tutta la popolazione del Comune”:
? incremento dell’industria turistico – alberghiera;
? notevole impiego di manodopera;
? valorizzazione dei pascoli di tutta la Val Biandino;
? aumento dei redditi privati e delle entrate per il Comune.
Il Consiglio comunale si dispiace, tuttavia, di non poter fare altro che appoggiare sulla carta l’iniziativa, in quanto una eventuale partecipazione finanziaria diretta non è possibile perché le possibilità di bilancio non lo permettono.
Il 20 aprile 1962 la società Valsassina Funivie S.p.a. e il Consorzio della strada Val Biandino sottoscrivono una convenzione che riveste, ancora oggi, come si vedrà, un ruolo importante nella vicenda.
Con questo atto si stabilisce che:
? la società Valsassina Funivie S.p.a. si assume l’impegno di eseguire la completa costruzione del tratto di strada consorziale per raggiungere la Val Biandino, a proprie cure e spese, comprese le spese per espropri ed occupazioni di terreni, partendo dai pressi del Ponte Vecchio sul Troggia sino alla sorgente acqua San Carlo, attenendosi alle caratteristiche di cui al progetto a firma dell’Ing. Guido Golinelli dell’11 aprile 1961;
? per l’esecuzione di tale opere il Consorzio contribuirà con la somma di Lire 11.000.000.= sulla spesa totale di Lire 59.000.000.= (per avere un’idea precisa di tali valori la somma di Lire 59.000.000.= rivalutata ad oggi corrisponde a circa € 750.000,000.=);
? tale contributo di Lire 11.000.000.= verrà versato dal Consorzio “sempre che gli Enti che si sono impegnati a contribuire abbiano effettuato i versamenti” (nello specifico era ipotizzato un contributo straordinario disposto dalla Prefettura);
? i lavori devono essere ultimati entro il maggio 1962;
? la strada sarà consorziale e la società Valsassina Funivie S.p.a. si assume l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa;
? per fare fronte a tali spese il Consorzio istituirà un pedaggio la cui gestione verrà affidata possibilmente a Valsassina Funivie S.p.a.; a carico della società rimangono comunque le eventuali differenze passive tra il gettito del pedaggio e le spese effettive di manutenzione, mentre le eventuali eccedenze attive rimarranno al Consorzio che le utilizzerà per miglioramenti della sede stradale;
? la società Valsassina Funivie S.p.a., entro il mese di maggio 1962, deve provvedere anche alla costruzione del tratto di strada compreso fra Introbio e il Ponte Vecchio sul Troggia;
? la società Valsassina Funivie S.p.a. parteciperà al Consorzio della strada Val Biandino, oltre che come eventuale proprietaria di terreni, anche quale interessata allo sviluppo turistico della zona.
Nello stesso periodo il Comune di Introbio decide di vendere alla società Valsassina Funivie S.p.a. i 158 ettari di terreni che costituiscono l’Albe Valbona, al prezzo di Lire 1.581.000.= (corrispondo a circa € 19.000,00= di oggi).
Tutte le delibere approvate dal Comune comunale al fine di procedere a tale vendita vengono bocciate dalla Prefettura e la vendita, pertanto, non viene effettuata.
Per quanto riguarda, invece, la strada, la Giunta comunale, con deliberazione n. 115 dell’8 ottobre 1962 (ratificata dal Consiglio comunale il 2 novembre 1962), accorda alla società Valsassina Funivie S.p.a. un generico nulla osta per l’attraversamento dei terreni di proprietà del Comune di Introbio in località Ponte del Ladri – Baite della Scala, nell’ambito della costruzione della strada che da Introbio porta alla Val Biandino.
Sulla base di una probabile contestazione della Prefettura a tale nulla osta, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 34 del 20 agosto 1963, approva la vendita alla società Valsassina Funivie S.p.a., al prezzo simbolico di una Lira, dei terreni in località Ponte del Ladri – Baite della Scala, per le parti sede della strada.
Questa deliberazione è stata bocciata dalla Prefettura e non ha mai avuto attuazione.
Non sono stati recuperati atti emessi dal Comune di Primaluna in ordine ai terreni di sua proprietà.
Per quanto riguarda le altre proprietà private attraversate dalla strada la società Valsassina Funivie S.p.a. provvede a stipulare i seguenti atti:
? 12 ottobre 1961: acquisto della proprietà dei Signori Ferrario Carlo e Mazzoleni Candido;
? 7 febbraio 1963: acquisto della proprietà del “Forno vecchio” dal Sig. Donati Ambrogio;
? 16 aprile 1963: costituzione di servitù di passaggio sui terreni di proprietà dei Signori Selva Maria, Arrigoni Anesetti Giorgio e Arrigoni Anesetti Nicoletta;
? 16 aprile 1963: acquisto della proprietà dei Signori Arrigoni Anesetti Giorgio e Selva Maria;
? 8 maggio 1963: costituzione di ulteriore servitù di passaggio su terreni di proprietà Sig.ra Selva Maria;
? 14 giugno 1963: acquisto della proprietà della Sig.ra Arrigoni Elfride.
La società Valsassina Funivie S.p.a. non riesce a realizzare il progetto di sviluppo della Val Biandino e il 27 gennaio 1967 viene dichiarata fallita dal Tribunale di Lecco.
Con il senno di poi credo di poter tranquillamente affermare che tale fallimento ha consentito di mantenere la Val Biandino integra, salvando il gioiello naturalistico ed ambientale che ancora oggi tutti ammirano.
A parte queste considerazioni, dopo il fallimento la strada realizzata dalla società Valsassina Funivie S.p.a. viene, di fatto, lasciata a se stessa per alcuni anni.
Gli obblighi assunti dalla società fallita con la convenzione (una sorta di concessione di costruzione e gestione e futura cessione, una specie di project-financing ante litteram), rimangono inattuati; però, visto che con la dichiarazione di fallimento l’efficacia della convenzione – che rimane un contratto tra l’ente e la società – viene meno, anche i diritti del privato derivanti dalla convenzione decadono; comunque non vengono attuati né esercitati almeno dal 1965.
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 21 del 27 giugno 1968, preso atto della grave situazione di abbandono in cui versa l’opera e della sua importanza per il territorio, procede a classificarla come strada comunale nel tratto che da Introbio porta fino al Santuario della Madonna della Neve.
In questo importante provvedimento, mai impugnato da nessuno, si ricorda anche che:
? i privati proprietari dei terreni sui quali insiste la strada hanno sottoscritto una dichiarazione con la quale cedono gratuitamente all’Amministrazione comunale la striscia di terreno sede della strada, alla condizione di essere esentati dal pagamento di eventuali pedaggi e di contributi di miglioria;
? il Comune di Primaluna ha aderito alla proposta di classificazione per la parte di strada che attraversa il suo territorio.
La delibera viene comunicata al Prefetto ed al Genio civile di Como nel 1968.
Nel frattempo procedono le attività del curatore fallimentare della società Valsassina Funivia S.p.a., Rag. Luciano Riva, che agiva a prescindere dalle deliberazioni assunte dal comune e dall’efficacia degli atti amministrativi che l’ente comunale aveva adottato a proposito della strada.
Per questo le posizioni del curatore fallimentare e del Comune di Introbio si scontrano da subito sulla delicata questione della proprietà/diritti/estensione della strada.
Secondo il Comune:
? la società Valsassina Funivie S.p.a. aveva rinunciato, fin dalla progettazione, a riservarsi la proprietà della strada, come è provato dalla convenzione sottoscritta nel 1962 con il Consorzio strada Val Biandino, di cui si è detto prima, nella quale si dice espressamente che la strada sarà consortile;
? Valsassina Funivie S.p.a. ha acquistato la proprietà solo dei terreni ad essa intestati, mentre per la parte di strada su di essi si era impegnata alla cessione;
? per il tratto realizzato su terreni di proprietà del Comune, senza alcuna autorizzazione (perché le delibere fatte sono state tutte annullate dalla Prefettura) non vi è dubbio sull’inesistenza di possesso e/o rivendicazione alcuna, trattandosi anche di beni demaniali;
? per lunghi tratti il tracciato della strada costituisce un semplice ampliamento della vecchia mulattiera di proprietà comunale;
? il Comune di Introbio, come ricordato nella deliberazione nella quale la strada è stata classificata come comunale, ha ottenuto dai privati una dichiarazione di cessione della striscia di terreno occupata;
? la situazione sulla proprietà della strada porta a seri dubbi sulla legittimità dello sbarramento alla strada collocato dal fallimento.
Secondo il curatore fallimentare, invece:
? la deliberazione del Consiglio comunale di classificazione della strada come comunale è stata assunta e pubblicata dal Comune con modalità che non hanno consentito al fallimento una tempestiva e formale opposizione, al solo scopo di far trovare il fallimento davanti al fatto compiuto; (NOTA DI COMMENTO: questa dichiarazione dimostra da parte del curatore fallimentare la sua ammissione di fronte al dato inequivocabile della mancata impugnazione: non è sufficiente la sua dichiarazione di contrarietà; per superare il problema avrebbe dovuto impugnare l’atto al T.A.R. o promuovere una causa civile; il fallimento però non fece nulla);
? il fallimento non rivendica proprietà di cui non ha titolo (altra palese ammissione) ma afferma e difende “i diritti acquisiti con la costruzione della strada, diritti che hanno un imponente valore patrimoniale, che il fallimento ha il dovere ed il compito di realizzare nell’interesse della massa creditoria e degli stessi azionisti”; (NOTA DI COMMENTO: è su questo punto che cade l’errore logico-concettuale-giuridico del Rag. Riva: quelli relativi alla strada sono diritti di credito e non diritti reali sugli immobili; quindi, anche se con una perizia integrativa, il Curatore fallimentare riesce a far diventare oggetto di un’asta di assegnazione anche “i diritti sul sedime”, il Curatore NON può modificare un atto potestativo dell’ente, né modificare la condizione giuridica demaniale comunale che la strada aveva nel frattempo assunto).
Il 16 luglio 1969 il Giudice delegato del Tribunale di Lecco (dopo 4 aste andate deserte) trasferisce alla società Fratelli Bregaglio fu Giuseppe di Lecco, oltre alla piena proprietà dei beni immobili già di proprietà della fallita Valsassina Funivie S.p.a., anche “i diritti riguardanti la strada Introbio – Val Biandino e le opere eseguite per la costruzione della strada stessa, accessioni e pertinenze”.
Nel decreto di trasferimento si specifica che:
“Il complesso sopra specificato viene venduto e trasferito alla parte acquirente con tutte le servitù e diritti che competono al fallimento venditore in forza dei titoli e del possesso e, in particolare, le servitù di passo con strada autocarrale della larghezza costante di ml. 6,di soprapasso con linea funiviaria o teleferica e qualsiasi altra servitù in genere.
Sono compresi i diritti sulla strada, tubazioni, fili, cavi, opere d’arte e murarie in genere come esistenti in fatto e come risultano negli atti del fascicolo fallimentare.”.
Il decreto prosegue elencando in dettaglio tutti i terreni attraversati dalla strada della larghezza di ml. 6.
E’ triste ammetterlo, ma sono trascorsi 43 anni da questo decreto di trasferimento e, ancora oggi, il Comune di Introbio è in disaccordo completo con la società Bregaglio su questa vicenda.
Nel mio Ufficio, anche per ricordare a questa Amministrazione che la vicenda non è stata risolta e merita attenzione quotidiana, è affissa una copia di un articolo apparso il 6 settembre 1974 sul Giornale di Lecco.
Voglio riportare alcuni passi di questo articolo, vecchio di 38 anni, che, purtroppo, potrebbero essere scritti ancora oggi.
“A Introbio, da almeno una decina di anni, una strada ufficialmente inesistente, provoca discussioni, litigi e, ultimamente, addirittura denunce.
E’ una faccenda intricata. (…).
Il Tribunale, a suo tempo, aveva fatto apporre i sigilli di rito alla barriera che sbarrava l’entrata sopra Introbio ma detti sigilli non resistevano per molti giorni, né era possibile stabilire con certezza chi li rimuoveva tanto che, anche i preposti alla sorveglianza, davano alla cosa un peso poco più che formale spiccando denunce contro ignoti probabilmente poco convinti che a tali ignoti valesse la pena di dare un nome.
D’altra parte, date le circostanze, non si trattava certamente di un delitto molto grave.
Il tribunale cessò di interessarsene il giorno in cui provvide alla consegna del manufatto ai nuovi proprietari che lo avevano rilevato all’asta e così, il compito di mettere il lucchetto alla barriera, passò agli acquirenti.
Anche i lucchetti privati però non ebbero maggior fortuna e da coloro che più abbisognavano di transitare, lo sport dello scassinalucchetti veniva praticato tranquillamente senza troppa paura e sicuramente con pochi rimorsi. (…).
In queste ultime settimane, tutta la pratica della nuova strada di Biandino è stata riesumata, esaminata e studiata sia da coloro che si definiscono proprietari che da quelli che ritengono invece che la proprietà non esista o esista solo in parte.
Le conclusioni, manco a dirlo, sono opposte nel senso che i proprietari, i quali a suo tempo sborsarono i soldi per l’acquisto all’asta, riconfermano il loro diritto, passando alle denunce contro chi intendesse utilizzare la strada e applicando, tanto per cambiare, lucchetti sulla barriera destinati come i precedenti ad essere aperti con chiavi o con altri mezzi, mentre gli altri (e fra gli altri ora, a quanto pare, c’è anche il Comune) asseriscono che i proprietari sono molti e cioè tutti coloro i cui fondi sono attraversati dalla strada e che a suo tempo non fermarono i lavori ma nemmeno cedettero la proprietà dei terreni.
Pertanto la conclusione sarebbe questa: la strada per Biandino potrebbe legalmente essere interrotta da un numero di barriere pari a quello dei proprietari dei fondi attraversati; cioè una trentina.
Saltando tutti i particolari e per arrivare ad una conclusione diremmo che ormai il pasticcio è arrivato ad un punto tale da non sopportare ulteriori dilazioni.
A Biandino in qualche maniera gli introbiesi e gli escursionisti, nonché coloro che nella vallata ci lavorano, ci devono arrivare.
Siccome la vecchia mulattiera non esiste più è ovvio che devono servirsi della nuova strada e devono potersene servire in condizioni di sicurezza e di legalità.
Per quanto ne sappiamo il temporale definitivo sta per scoppiare.
Speriamo che non siano soltanto tuoni e lampi, ma che finalmente sia la volta buona per porre fine ad uno stato di cose che non si sa davvero con quali vocaboli definire”.
Ripeto: questo è un articolo del 6 settembre 1974.
Dal decreto di trasferimento del Tribunale di Lecco dei beni alla società Bregaglio sono passati 43 anni; la quantità di lettere, ordinanze, diffide, cause legali, sentenze, controversie, delibere e soldi spesi è tale che ogni tentativo di ricostruzione di tutti i passaggi è perso in partenza.
E’ oggettivamente sconfortante pensare al costo che questa vicenda ha finora avuto, sia in termini di spese dirette che di tempo assorbito, per il Comune di Introbio, e non credo che la società Bregaglio possa trovarsi, su questo punto, in una situazione migliore.
Qualche punto fermo, tuttavia, è stato raggiunto.
Cominciamo dal Consorzio degli utenti della strada di Val Biandino, chiedendoci che fine ha fatto nel frattempo.
La risposta è che è morto, anche se non è chiaro se si tratta di morte naturale o di omicidio.
Agli atti del Comune esiste copia della deliberazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria del Consorzio assunta in data 30 maggio 1976 che, credo, spiega tutto.
In sintesi, l’Avv. Colombo, rappresentante della società Bregaglio nel Consorzio, viene eletto all’unanimità Presidente e, riporto testualmente
“dopo aver ringraziato per la fiducia ricevuta entra subito nel vivo del problema della strada e sottolinea quanto segue:
1° Unico e incontestabile proprietario della strada carrozzabile da Introbio a Biandino è la Ditta Bregaglio
2° Gli attuali e futuri utenti di detta strada che vorranno usufruire di un mezzo meccanico per salire a Biandino, dovranno stipulare delle singole convenzioni con la Ditta Bregaglio al fine di assumersi tutte le responsabilità e pagando una certa quota di utenza
3° Invito gli Enti Pubblici (Comune, Provincia , Regione ecc.) a trattare con la Ditta Bregaglio per raggiungere un accordo globale relativo alla viabilità della strada e allo sviluppo turistico della Val Biandino
4° Ripristino della vecchia mulattiera e impegno a versare al Consorzio la somma di Lire 5.000.000.= per portare a termine questa opera
5° il Consorzio attuale sopravviverà con la dizione però di Consorzio degli utenti della mulattiera da Introbio a Biandino”.
Dopo l’Avv. Colombo interviene il Geom. Rabbiosi, rappresentante della società Immobiliare Val Biandino, il quale propone che il Sindaco di Introbio tratti, per conto degli utenti, con la Ditta Bregaglio per definire la convenzione da stipularsi per poter usufruire della strada per il trasporto di materiali e varie.
Detto questo la seduta viene tolta.
Non vorrei trasformare questa storia in una commedia ma leggere questa deliberazione del Consorzio mi porta a farmi delle domande inevitabili.
Posso anche capire che l’Assemblea del Consorzio abbia eletto all’unanimità il rappresentante della società Bregaglio, ma come è possibile che il nuovo Presidente, senza alcuna discussione e nessun voto, possa essersi permesso di proclamare quello che ho riportato?
Compresa, fra l’altro, una trasformazione della denominazione e della finalità del Consorzio, che dal quel momento avrebbe dovuto occuparsi soltanto della vecchia mulattiera.
Da quello che ci risulta, e non poteva essere diversamente, quello che ho illustrato è l’ultimo atto di rilievo del Consorzio.
Passando all’aspetto giudiziario i punti fermi sono due:
? in sede civile la sentenza, ormai definitiva, della Corte di Appello di Milano n. 1911 del 2002;
? in sede amministrativa la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Lombardia di Milano n. 1384 di quest’anno.
Cercando di essere il più possibile semplice e breve nell’esposizione, cosa non facile tenuto conto delle questioni legali complesse, cerco di illustrare cosa stabiliscono queste sentenze.
La sentenza della Corte di Appello è il risultato di cause intentate dalla società Bregaglio nei confronti dei Comuni di Introbio e di Primaluna e della Comunità Montana
In queste cause la società Bregaglio aveva chiesto al Tribunale, prima di Lecco poi di Milano, di:
? dichiarare l’esclusiva proprietà dei beni immobili, delle opere permanenti e dei diritti della strada Introbio – Val Biandino e, correlativamente, l’inesistenza di qualsiasi diritto di natura pubblica e privata su detti beni, salvo quelli relativi ai due fondi di proprietà privata dei Comuni di Introbio e di Primaluna;
? ordinare la cessazione di qualsiasi molestia posta in essere dai convenuti in pregiudizio dei predetti beni e diritti;
? condannare i convenuti al risarcimento dei danni.
I Comuni di Introbio e Primaluna hanno contestato le argomentazioni di Bregaglio e hanno proposto domanda riconvenzionale per sentire affermare la natura comunale della strada o, quantomeno, l’esistenza di una servitù di uso pubblico in favore della collettività.
I Comuni sostengono:
? che l’inclusione della strada nell’elenco delle strade comunali è stata fatta a causa dello stato di abbandono in cui la strada stessa si trovava;
? è stata fornita prova dell’usuale impiego della strada da parte dei residenti della zona attraverso deposizioni di circa 30 testimoni;
? ogni anno si svolge una processione religiosa alla quale partecipa la quasi totalità dei cittadini;
? tale possesso è stato esercitato pubblicamente e visibilmente con l’animus di percorrere una strada comunale;
? Bregaglio non ha dimostrato che tale impiego collettivo non avveniva con regolarità e costanza;
? il sigillo è stato apposto all’inizio della strada dal curatore del fallimento Valsassina Funivie con il solo intento di delimitare il compendio immobiliare fallimentare;
? il decreto di trasferimento del Giudice Delegato riguarda il trasferimento non della proprietà ma dei diritti inerenti la strada;
? Valsassina Funivie, che ha provveduto in parte alla costruzione della strada, ne ha riconosciuto il carattere consortile.
La Corte si pronuncia dicendo, in sostanza, che la strada che corre su terreni comunali è comunale, quella che corre sui fondi assegnati a Bregaglio no.
Voglio specificare che questa e quelle che dirò in seguito in relazione alla sentenza della Corte di Appello e alla sentenza del T.A.R. sono mie interpretazione.
Dal momento che non sono un Avvocato ma un Sindaco, non escludo che la mia lettura abbia anche un carattere “politico” e, pertanto, faccio salvezza di quello che i tecnici possono dire in correzione.
Tengo molto a precisare questo aspetto, al fine di evitare che questo intervento venga letto come una dichiarazione di ammissione e di riconoscimento di fatti e/o atti contro il Comune; la mia intenzione è solo quella di dare una libera ricostruzione ai fatti in modo comprensibile anche per i non addetti ai lavori.
Quanto alle pretese della società Bregaglio:
? il Giudice Delegato ha trasferito a Bregaglio soltanto “i diritti riguardanti la strada Introbio – Val Biandino e le opere eseguite per la costruzione della strada stessa, accessioni e pertinenze”;
? esistono servitù attive di transito carrale di larghezza di metri 6 esclusivamente su 4 mappali attraversati dal primo tronco della strada;
? la strada non congiunge il grosso della proprietà della società ma arriva solo fino alla zona del Rifugio Tavecchia che dista circa 1 km in liea d’aria dall’Alpe Sasso;
? la zona di interruzione è costituita dalla cosiddetta Alpe Biandino;
? dette risultanze non consentono di desumere che la società Bregaglio ha acquistato dal fallimento anche la proprietà della strada per quei tratti in cui essa percorre terreni di proprietà di terzi, privati e Comuni, né può sostenersi che l’acquisto è comunque derivato dal possesso ultraventennale della strada esercitato in modo pacifico e continuativo;
? la Corte di appello osserva che le opere di chiusura della strada eseguite sui mappali 1602 e 1601 e consistenti in un “palo orizzontale in ferro sostenuto dai piastrini in ferro murati con manufatto munito di lucchetto” sul quale è apposto il sigillo dal curatore del fallimento, oltre ai cartelli, alla segnaletica di divieto di accesso ed alla apposizione di pali per l’impedimento all’accesso di veicoli posizionati in prossimità della altre vie di accesso, non appaiono idonee a dimostrare il possesso esclusivo di Bregaglio e Valsassina Funivie per il tempo necessario al compimento dell’usucapione, dal momento che non solo le persone autorizzate da Bregaglio passavano per la strada in oggetto, ma anche persone non autorizzate, in quanto moltissimi testi, sentiti nel corso del procedimento di primo grado, hanno affermato che la strada costruita da Valsassina Funivie è sempre stata utilizzata da tutti, fin dall’epoca della sua costruzione, a piedi, con veicoli e con bestiame, ed alcuni di essi hanno, tra l’altro, aggiunto che la situazione è rimasta immutata anche dopo l’installazione dello sbarramento ed anche dopo quella dei cartelli di divieto.
Quanto alle pretese dei Comuni:
? la classificazione della strada comunale mediante suo inserimento in appositi elenchi ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo e comporta soltanto la presunzione di appartenenza della strada all’Ente al quale essa è attribuita, presunzione che può essere vinta con la prova contraria della sua natura privata e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività;
? questa presunzione dell’appartenenza della strada al Comune è sicuramente vinta per i tratti di strada che percorrono terreni di proprietà di Bregaglio (o di proprietà di terzi), per i quali la strada non è, pertanto, pubblica;
? non viene riconosciuto ai Comuni l’acquisto della servitù di uso pubblico per usucapione perché il passaggio avveniva nonostante l’esistenza di cartelli di divieto di transito, nonché di paletti e di sbarre munite anche di lucchetto che venivano rimossi.
La Corte di Appello, pertanto, stabilisce in modo chiaro che la società Bregaglio non ha acquistato dal fallimento la proprietà della strada per quei tratti in cui essa percorre terreni di proprietà di terzi, privati e Comuni.
La Corte di Appello, inoltre, non accoglie neppure la richiesta della società Bregaglio che aveva chiesto, in caso di non riconoscimento della proprietà, di dichiarare il proprio diritto di servitù di passo carraio su tutta la strada.
Nella sentenza, infatti, si legge che:
? la strada non prosegue fino ai terreni costituenti l’Alpe Sasso, che dovrebbero costituire i fondi dominanti di una eventuale servitù di passo;
? i terreni di proprietà dei Comuni sui quali è stata realizzata la strada devono essere classificati come beni del demanio pubblico, non suscettibile di usucapione.
? con la convenzione del 1962 la società Valsassina Funivie S.p.a. si è obbligata nei confronti del Consorzio ad eseguire, a propria cura e spese, la completa costruzione della strada riconoscendo che detta strada “sarà consorziale” e assumendo altresì l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria;
? questa convenzione si è sicuramente perfezionata perché non è stata subordinata al pagamento, da parte del Consorzio, dell’importo di Lire 11.000.000, ma il versamento di tale contributo è stato subordinato alla effettiva corresponsione dei contributi da parte degli enti che avevano assunto il relativo impegno;
? dalle deposizioni testimoniali emerge un possesso non esclusivo della strada stessa da parte della società Bregaglio e della società Valsassina Funivie S.p.a.
La Corte, infine, ha respinto anche la richiesta di risarcimento dei danni presentata dalla società Bregaglio in quanto non sono state fornite le prove di aver subito un danno a causa dell’utilizzazione della strada, per i tratti di sua proprietà, da parte di persone estranee o comunque non autorizzate.
Passo ora alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Lombardia di Milano n. 1384, emessa ad aprile di quest’anno.
Questa sentenza nasce dall’impugnazione fatta dalla società Bregaglio della deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 maggio 2001, con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità della strada agro – silvo – pastorale Introbio – Val Biandino, al fine di ovviare alle eventuali mancanze di una strada comunale interamente demaniale.
Sulla base della dichiarazione di pubblica utilità il Comune di Introbio ha provveduto, fino a quest’anno, a regolamentare l’accesso e il transito sulla strada stessa, approvando un apposito Regolamento, emettendo ordinanze e rilasciando permessi di transito.
Il T.A.R. ha annullato la deliberazione suddetta e tutti i provvedimenti dipendenti da questa (Regolamento di transito, ordinanze, classificazione della strada).
Questo annullamento è dovuto, in dettaglio, al fatto che la dichiarazione di pubblica utilità fatta con tale provvedimento presupponeva l’attivazione di una vera e propria procedura di espropriazione per pubblica utilità.
A tale procedura il Comune non ha mai dato attuazione anche perché mancavano i presupposti elementari (come il progetto definitivo dell’opera); questo aspetto è stato chiarito in molto netto dal T.A.R. che, infatti, afferma che “il provvedimento risulta, dunque, viziato inesorabilmente, perché emesso in contrasto con la procedura prevista in materia espropriativa”.
A seguito del deposito di questa sentenza, negli scorsi mesi, non potendo più essere applicati il Regolamento di transito e le ordinanze di limitazione emesse in passato, abbiamo assistito ad una vera e propria situazione di anarchia e confusione, dovuta anche ad una interpretazione del provvedimento da parte della società Bregaglio in base alla quale il T.A.R. avrebbe dichiarato che la proprietà della strada appartiene a loro.
Rappresentanti della società Bregaglio hanno, addirittura, provveduto a richiedere il versamento di somme di denaro a chi si è trovato a transitare sulla strada.
L’interpretazione che la società Bregaglio ha dato alla sentenza del T.A.R. è assolutamente sbagliata, come sono scorrette le richieste di denaro agli utenti.
Il T.A.R., infatti, non ha detto nulla in merito alla proprietà della strada ma si è limitato:
? a rinviare, su questo punto, a quanto deciso dalla Corte di Appello di Milano nel 2002 e che ho sopra illustrato;
? a ricordare che, tenuto conto che ci sono più proprietari della strada (o almeno del suo sedime: Comune di Introbio, Comune di Primaluna, Bregaglio e altri privati) per la regolamentazione del transito il Comune non può agire da solo (approvando, come aveva fatto, un apposito Regolamento), ma deve necessariamente raggiungere un accordo con tutti gli altri.
La posizione della società Bregaglio di questi ultimi mesi mi ha molto colpito e amareggiato.
Fin dall’inizio del mio mandato, nel 2009, d’accordo con tutti i componenti del gruppo di maggioranza, ho ritenuto che fosse necessario un atteggiamento di confronto e di apertura verso i rappresentanti della società Bregaglio, visto che le chiusure degli anni precedenti e il muro contro muro che si era creato non avevano portato a nessuna soluzione stabile.
Questo atteggiamento ha portato, oltre che alla sostituzione del legale di riferimento del Comune, anche ad organizzare diversi incontri con la controparte.
Questi incontri anche se, purtroppo, non hanno mai portato ad accordi finali, ritengo abbiano avuto il merito di stabilire un dialogo costruttivo con la società Bregaglio.
Dopo la sentenza del T.A.R. di aprile, invece, la società Bregaglio, con una interpretazione della sentenza stessa che non trova nessun fondamento, si è arroccata su una posizione di forza assolutamente incomprensibile e, soprattutto, sbagliata.
Testimonianza concreta di tale posizione è la lettera inviata dalla società Bregaglio al Comune in data 19 luglio 2012, con la quale, dopo varie considerazioni sulla situazione dei rapporti fra le parti, si comunica la disponibilità a partecipare a trattative alle seguenti condizioni:
? discussione in modo informale, in luogo neutro e senza la presenza dei tecnici comunali (Segretario comunale, Responsabile Ufficio tecnico e Avvocato) e, in ogni caso, con il “dovuto riconoscimento della proprietà privata della strada Introbio – Bocca di Biandino come da titoli di acquisto e il rispetto della sentenza esecutiva del T.A.R.”;
? discussione in modo formale, con la presenza anche dei tecnici comunali, ma in modo che i rappresentanti dell’Amministrazione “abbiano pieni poteri, loro conferiti da apposita delibera consiliare accompagnata da idonea copertura finanziaria e quant’altro testimoni che il richiesto incontro costituisce un atto responsabile destinato a portare a concreti risultati e non ad ulteriori perdite di tempo come nelle vecchie trattative di due anni or sono” e, in ogni caso, con il “dovuto riconoscimento della proprietà privata della strada Introbio – Bocca di Biandino come da titoli di acquisto e il rispetto della sentenza esecutiva del T.A.R.”.
Di fronte a tali affermazioni non esito ad affermare che il disappunto è stato molto.
Le condizioni richieste dalla società Bregaglio sono irricevibili da diversi punti di vista:
? non è possibile distinguere discussioni informali e discussioni formali per un Ente pubblico che deve operare sempre in totale trasparenza;
? è impensabile che, anche se fosse ipotizzabile una qualche informalità nell’incontro, gli Amministratori comunali possano fare a meno dei tecnici di fiducia, in una questione così complessa e tecnica;
? è impensabile che il Consiglio comunale deliberi in modo indiscriminato e generico di conferire pieni poteri ai rappresentanti dell’Amministrazione;
? lascia perplessi il riferimento all’idonea copertura finanziaria non avendo alcun elemento utile per stabilire, se anche fosse necessario, quale dovrebbe essere la partecipazione economica del Comune;
? il riconoscimento della proprietà privata della strada è inaccettabile; al limite si potrebbe accogliere una posizione in base alla quale le opere potrebbero essere private (di Begaglio) ma il sedime è di proprietà di Bregaglio, dei Comuni e degli altri privati come sopra detto.
Consentitemi, in questa sede, per ovvie ragioni di riservatezza, di non esporre la strategia legale che stiamo definendo in collaborazione con gli Uffici e con l’Avv. Giuliana Valagussa per stabilire come procedere e quali azioni intraprendere.
Mi limito ad alcune considerazioni finali.
Nella relazione che ho fatto mancano 2 approfondimenti che ritengo utili per un completa ricostruzione della vicenda:
? le spese che l’Amministrazione comunale ha sostenuto nel corso degli anni per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada Introbio – Bocca di Biandino, che, in qualsiasi sede si voglia continuare il confronto devono avere il loro peso;
? l’importo delle spese legali pagate dal Comune di Introbio.
Si tratta di 2 quantificazioni che richiedono un lavoro di ricerca di un certo rilievo e che gli Uffici hanno avuto indicazione di provvedere a ricostruire.
Faccio presente che anche il lavoro degli Uffici ha, e ha avuto, un costo non indifferente; mi piacerebbe riuscire a quantificare anche questo aspetto ma so già che è una richiesta impossibile.
Per quanto concerne i rapporti con la società Bregaglio, al di là delle ricordate incomprensioni di questi ultimi mesi, voglio ribadire la completa disponibilità di questa Amministrazione nel proseguire il dialogo iniziato negli ultimi anni, anche se devono essere stralciate le inaccettabili condizioni che sono state poste.
Desidero chiudere, ringraziando tutti per la pazienza nell’aver ascoltato questa relazione e con un messaggio per la popolazione.
L’anarchia che si è verificata in questi ultimi mesi sulla strada Introbio – Val Biandino è inaccettabile, oltre che per motivi di ordine pubblico anche per motivi, molto più rilevanti, di garanzia della sicurezza degli utenti; purtroppo, la sentenza del T.A.R. di aprile ha annullato tutti i provvedimenti del Comune che gli scorsi anni hanno permesso di gestire la situazione.
Avremmo avuto la possibilità di emanare un’ordinanza restrittiva di transito per ragioni di tutela della pubblica incolumità, ma questo avrebbe portato ad una chiusura indiscriminata dell’accesso alla strada con gravissime ripercussioni su tutta l’economia turistica della zona; abbiamo preferito confidare nella responsabilità degli utenti informando, con avviso del 5 giugno 2012 (peraltro anch’esso contestato dalla società Bregaglio), sulla situazione della strada.
Ribadisco che questa Amministrazione ha tutta l’intenzione e l’interesse a definire in modo definitivo la vicenda.
Riconosco che chiedere un po’ di pazienza dopo oltre 50 anni di discussioni che, in concreto, non hanno portato a nulla, è da un certo punto di vista scandaloso, ma è l’unica cosa che, allo stato attuale, posso fare.
Con il supporto di tutto il Consiglio comunale, del Segretario comunale (che ringrazio anche per la collaborazione nella stesura della presente relazione), del Responsabile dell’Ufficio tecnico e dell’Avv. Valagussa, intendo proseguire nella ricerca di una soluzione cercando anche, se possibile, di evitare nuovi e costosi procedimento giudiziari.
Pur in presenza di opinioni dei rappresentanti della società Bregaglio non accettabili, vorrei mantenere uno spirito di ottimismo che, spero, non porti ad ulteriori delusioni.
Comunico, infine, il mio impegno ad aggiornare il Consiglio comunale e la popolazione in ordine ad ogni evoluzione della questione.
Grazie a tutti.