Residenze, Cremeno ”imita” Barzio. Caccia ai furbi, fin da subito



Il giro di vite insomma si estende sempre più. La stretta contro i famosi "furbetti delle residenze" era partita a suo tempo da Taceno e Pasturo (il modello seguito ora da due centri dell’Altopiano arriva proprio dal dal sindaco di quest’ultimo comune, Guido Agostoni). Ma altre località stanno pensando di imitare quanto sta avvenendo in Valsassina: Margno ad esempio ha già preso informazioni sullo schema della delibera barziese.

Ecco la versione integrale di quanto deciso a Cremeno – una sorta di "copia e incolla" del deliberato barziese:

COMUNE DI CREMENO

PROVINCIA  DI  LECCO

 

 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA   COMUNALE  

 

 

 

Numero  86   Del  21-06-11               N.    Reg.Pubblic.

 

 

 

Oggetto:             INDIRIZZI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DELLE RESIDENZE ANAGRAFICHE NEL TERRITORIO COMUNALE – PROVVEDIMENTI

 

 

 

 

 

L’anno  duemilaundici il giorno  ventuno del mese di giugno alle ore 21:00 nella sede comunale si é riunita la Giunta Comunale.

 

Risultano :

 

 

INVERNIZZI PIER LUIGI                                             SINDACO                                           P

CARISSIMI LUIGI                                                          VICE SINDACO                               P

ARRIGONI NERI ANTONIO                                        ASSESSORE                                      P

PLATI GRAZIANO                                                          ASSESSORE                                      P

 

 

 

 

Assume la presidenza INVERNIZZI PIER LUIGI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario DOTT. ANDREA BONGINI.

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:



OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DELLE RESIDENZE ANAGRAFICHE NEL TERRITORIO COMUNALE – PROVVEDIMENTI

 

Trattandosi di mero atto di indirizzo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 non à previsto l’espressione del parere in ordine alla regolarità tecnica della seguente proposta di deliberazione.

 

Il Presidente sottopone alla Giunta Comunale, per l’esame ed approvazione, la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che con sempre maggiore frequenza vengono avanzate agli uffici comunali richieste di residenze anagrafiche da parte di soggetti che, una volta trascorso il periodo di verifica della effettiva presenza sul territorio comunale, risultano poi abitualmente dimorare altrove. Queste situazioni destano motivi di dubbio e perplessità circa le reali motivazioni che sorreggono tali cambi di residenza. Unica spiegazione plausibile viene rinvenuta, nella maggior parte dei casi, nella possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali. La portata del fenomeno richiede la necessità di un chiarimento sulla applicabilità delle agevolazioni in materia di imposte e tributi locali e sul corretto svolgimento delle procedure da parte degli uffici.

 

Ritenuto al riguardo di dover puntualizzare il significato delle locuzioni " abitazione principale" e di " prima casa". Tali termini, che nel linguaggio comune vengono indifferentemente usati come sinonimi, sul piano legislativo vengono accuratamente distinti in quanto la loro identificazione produce l’applicazione di agevolazioni e particolari condizioni fiscali. Ricordato al riguardo che con la dizione " abitazione principale" si intende la casa in cui il contribuente vive abitualmente con la propria famiglia e riguarda principalmente la gestione della casa (di proprietà o in usufrutto): dichiarazione dei redditi, importo rate dei mutui, versamento ICI, tariffario bollette utenze domestiche. Per "prima casa" si intende la prima abitazione di cui si viene in possesso nel Comune dove si ha Ia residenza. Per le agevolazioni – pagamento di imposte di registro, ipotecaria e catastale ridotta, imposta sostitutiva ridotta sui finanziamenti etc.- legate alla "prima casa" , è necessario il possesso e non è rilevante se abitata o meno, occorre però essere residenti nel Comune a cui appartiene l’immobile. Da tali diversità emerge la necessità di disciplinare diversamente le situazioni al fine di consentire la corretta applicabilità delle agevolazioni che la norma ha introdotto nel nostro ordinamento cercando, altresì, di limitare il più possibile casi di abuso o di errata interpretazione.

 

Ritenuto, altresì, che l’unico addetto della Polizia locale  nei periodi di afflusso turistico è impegnato a garantire la sicurezza della circolazione stradale e di controllo sul territorio con conseguente difficoltà ad espletare gli accertamenti anagrafici richiesti in modo particolare in tali periodi,

 

Ritenuto di dover, pertanto, fornire al personale dipendente le seguenti indicazioni operative nello svolgimento dei loro compiti d’ufficio:

 

gli accertamenti degli operatori di polizia locale relativi alle pratiche di richieste di residenza, oltre a non essere inferiori a tre, devono essere svolti al di fuori dei mesi di Giugno, Luglio e Agosto e dei periodi di festività Natalizie e Pasquali.

 

L’ottenimento della residenza anagrafica non si traduce in automatica posizione legittimante per l’applicazione di benefici fiscali. Per essere ammessi alle agevolazioni il responsabile del servizio tributi è tenuto ad accertare che il contribuente dimori abitualmente con la propria famiglia nell’immobile. Tali accertamenti, richiedenti comunque sopralluoghi presso l’abitazione nell’arco di un periodo non inferiore a 12 mesi, possono riguardare la richiesta di documenti attestanti la presenza del nucleo familiare (bollette, relative a periodi non inferiori a 6 mesi, recanti consumi adeguati alla presenza abituale del nucleo familiare, certificati di iscrizione scolastica dei figli, indirizzo dello sportello bancario maggiormente utilizzato, copia della ricevuta di avvenuta richiesta di variazione del medico curante di tutti i componenti del nucleo familiare, attestazione del responsabile dell’ufficio tributi del Comune di residenza anagrafica dei familiari del contribuente sul fatto che gli stessi non dimorano abitualmente in tale Comune, copia sentenza di divorzio o decreto/sentenza di separazione legale).

 

Vista la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Civile, n. 2814 del 10.03.2000;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione dell’ 8.11.2003 n. 130850;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione del 3.12.2008 n. 2109;

Vista la sentenza della Corte di Cass. civ. sez. V, I5-06-2010, n. 14389;

Visto il regolamento comunale per l’applicazione delI’ICI;

Visto l’art. 144 c.c.;

Vista la L. 241/1990;

Visto il DL 14/3/2005, n. 35 convertito in L. 14/5/2005, n. 80;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

 

1.     di fornire ai responsabili degli uffici, ognuno per le proprie competenze, i seguenti orientamenti e disposizioni relativamente alle procedure per l’accertamento delle presenze conseguenti ad istanze di concessione della residenza anagrafica ed in materia di riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per l’abitazione principale del contribuente:

 

disporre, per le motivazioni indicate in premessa, la sospensione degli accertamenti della presenza dei richiedenti la residenza nei periodi di festività Natalizie e Pasquali oltre che nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre;

 

La residenza anagrafica non si traduce in automatico riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per I’abitazione principale. Per usufruire delle agevolazioni (es. in materia di ICI, Calcolo Isee, etc. ) il contribuente dovrà presentare le dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia. Gli uffici dovranno verificare, al fine dell’applicazione delle agevolazioni fiscali l’effettiva dimora abituale del contribuente e del suo nucleo familiare presso l’unità immobiliare. Al riguardo gli uffici predisporranno i successivi controlli ed accertamenti in merito attraverso la verifica delle dimora abituale del contribuente e la verifica presso gli uffici anagrafe dei diversi Comuni italiani in merito all’iscrizione e dimora abituale degli eventuali familiari richiedendo ogni documentazione utile al fine del riconoscimento dell’agevolazione fiscale citata in premessa o altra documentazione ritenuta utile al riguardo e disporre gli accertamenti tramite gli operatori di Polizia Locale nel termine massimo di 12 mesi;

 

2.     di disporre per la verifica della legittimità delle agevolazioni fiscali godute da coloro che hanno ottenuto la residenza in Cremeno negli ultimi cinque anni;

 

3.     di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 del TUEL 26712000.

 

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