"Premesso che con sempre maggiore frequenza vengono avanzate agli uffici comunali richieste di residenze anagrafiche da parte di soggetti che, una volta trascorso il periodo di verifica della effettiva presenza sul territorio comunale, risultano poi abitualmente dimorare altrove…". Inizia così la delibera dell’amministrazione comunale di Barzio che annota in premessa come "queste situazioni destano motivi di dubbio e perplessità circa le reali motivazioni che sorreggono tali cambi di residenza. Unica spiegazione plausibile viene rinvenuta nella maggior parte dei casi – sempre secondo la Giunta barziese – nella possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali. La portata del fenomeno richiede la necessità di un chiarimento sulla applicabilità delle agevolazioni in materia di imposte e tributi locali e sul corretto svolgimento delle procedure da parte degli uffici".
Al proposito, la Giunta Ferrari ha ritenuto di dover puntualizzare il significato delle locuzioni "abitazione principale" e di "prima casa". Tali termini, che nel linguaggio comune vengono indifferentemente usati come sinonimi, sul piano legislativo vengono accuratamente distinti in quanto la loro identificazione produce l’applicazione di agevolazioni e particolari condizioni fiscali.
La delibera ricordato al riguardo che con la dizione "abitazione principale" si intende la casa in cui il contribuente vive abitualmente con la propria famiglia e riguarda principalmente la gestione della casa (di proprietà o in usufrutto): dichiarazione dei redditi, importo rate dei mutui, versamento ICI, tariffario bollette utenze domestiche. Per "prima casa" si intende la prima abitazione di cui si viene in possesso nel Comune dove si ha Ia residenza. Per le agevolazioni – pagamento di imposte di registro, ipotecaria e catastale ridotta, imposta sostitutiva ridotta sui finanziamenti etc.- legate alla "prima casa" , è necessario il possesso e non è rilevante se abitata o meno, occorre però essere residenti nel Comune a cui appartiene l’immobile. Da tali diversità emerge la necessità di disciplinare diversamente le situazioni al fine di consentire la corretta applicabilità delle agevolazioni che la norma ha introdotto nel nostro ordinamento cercando, altresì, di limitare il più possibile casi di abuso o di errata interpretazione.
"Ritenuto, altresì – insiste l’amministrazione comunale – che l’unico addetto della Polizia locale nei periodi di afflusso turistico è impegnato a garantire la sicurezza della circolazione stradale e di controllo sul territorio con conseguente difficoltà ad espletare gli accertamenti anagrafici richiesti in modo particolare in tali periodi", la Giunta ha deciso di fornire al personale dipendente queste indicazioni operative nello svolgimento dei loro compiti d’ufficio:
– gli accertamenti degli operatori di polizia locale relativi alle pratiche di richieste di residenza, oltre a non essere inferiori a tre, devono essere svolti al di fuori dei mesi di Giugno, Luglio e Agosto e dei periodi di festività Natalizie e Pasquali.
– L’ottenimento della residenza anagrafica non si traduce in automatica posizione legittimante l’applicazione di benefici fiscali. Per essere ammessi alle agevolazioni il responsabile del servizio tributi è tenuto ad accertare che il contribuente dimori abitualmente con la propria famiglia nell’immobile. Tali accertamenti, richiedenti comunque sopralluoghi presso l’abitazione nell’arco di un periodo non inferiore a 12 mesi, possono riguardare la richiesta di documenti attestanti la presenza del nucleo familiare (bollette, relative a periodi non inferiori a 6 mesi, recanti consumi adeguati alla presenza abituale del nucleo familiare, certificati di iscrizione scolastica dei figli, indirizzo dello sportello bancario maggiormente utilizzato, copia della ricevuta di avvenuta richiesta di variazione del medico curante di tutti i componenti del nucleo familiare, attestazione del responsabile dell’ufficio tributi del Comune di residenza anagrafica dei familiari del contribuente sul fatto che gli stessi non dimorano abitualmente in tale Comune, copia sentenza di divorzio o decreto/sentenza di separazione legale).
Dunque, niente residenze durante l’estate? Sembrerebbe una forzatura, ma ecco i fondamenti di legge, elencati al proposito dalla delibera barziese:
-Vista Ia sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Civile, n. 2814 del 10.03.2000;
-Vista la sentenza della Corte di Cassazione dell’ 8.11.2003 n. 30850
-Vista la sentenza della Corte di Cassazione del 3.12.2008 n. 210
-Vista la sentenza della Corte di Cass. civ. sez. V, I5-06-2010, n. 14389.
-Visto il regolamento comunale per l’applicazione delI’ICI
-Visto l’art. 144 c.c.
-Vista la L. 241/1990;
-Visto il DL 14/3/2005, n. 35 convertito in L. 14/5/2005, n. 80;
Trattandosi di mero atto di indirizzo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 non à previsto l’espressione del parere in ordine alla regolarità tecnica della seguente proposta di deliberazione.
Altre decisioni prese (sempre all’unanimità) dalla Giunta guidata da Andrea Ferrari: "fornire ai responsabili degli uffici, ognuno per le proprie competenze, i seguenti orientamenti e disposizioni relativamente alle procedure per l’accertamento delle presenze conseguenti ad istanze di concessione della residenza anagrafica ed in materia di riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per l’abitazione principale del contribuente:
-disporre, per le motivazioni indicate in premessa, la sospensione degli accertamenti della presenza dei richiedenti la residenza nei periodi di festività Natalizie e Pasquali oltre che nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto.
-La residenza anagrafica non si traduce in automatico riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per I’abitazione principale. Per usufruire delle agevolazioni (es. in materia di ICI, Calcolo Isee, etc.) il contribuente dovrà presentare le dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia. Gli uffici dovranno verificare, al fine dell’applicazione delle agevolazioni fiscali l’effettiva dimora abituale del contribuente e del suo nucleo familiare presso l’unità immobiliare. Al riguardo gli uffici predisporranno i successivi controlli ed accertamenti in merito attraverso la verifica delle dimora abituale del contribuente e la verifica presso gli uffici anagrafe dei diversi Comuni italiani in merito all’iscrizione e dimora abituale degli eventuali familiari richiedendo ogni documentazione utile al fine del riconoscimento dell’agevolazione fiscale citata in premessa o altra documentazione ritenuta utile al riguardo e disporre gli accertamenti tramite gli operatori di Polizia Locale nel termine massimo di 12 mesi.
-Disporre per la verifica della legittimità delle agevolazioni fiscali godute da coloro che hanno ottenuto la residenza in Barzio negli ultimi cinque anni.
Un vero e proprio giro di vite, retroattivo pure. La caccia ai "furbetti" è aperta, così come già accaduto in altri Comuni. Da Ponte di Legno alla più vicina Ballabio.